Cassazione Civile, Ordinanza n. 19764/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato la maggiore imposta di registro, con sanzioni e interessi, ritenendo decaduta la società acquirente da un’agevolazione prevista per gli atti di trasferimento di fabbricati destinati alla rivendita entro tre anni. La contribuente aveva acquistato un compendio immobiliare in un comune colpito da eventi sismici e sosteneva di non aver potuto rispettare il termine triennale di rivendita perché i lavori di ristrutturazione non erano stati conclusi, anche a causa dell’esercizio dei poteri sostitutivi del comune, che aveva preso in mano gli interventi per l’inerzia del precedente proprietario. In cassazione la società ha dedotto due motivi: violazione della normativa speciale sismica e della disciplina dell’agevolazione fiscale, per non avere la CTR considerato l’impossibilità di fatto e di diritto di proseguire i lavori prima della rivendita; e violazione della norma sull’agevolazione di registro, per avere la CTR escluso la forza maggiore, nonostante l’assenza di disponibilità del bene e i ritardi imputati al comune avessero impedito il ritrasferimento nel triennio.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti fondato il rigetto anche sulla considerazione che la situazione che aveva reso impossibile la rivendita era preesistente all’acquisto ed era conoscibile con l’ordinaria diligenza. La Corte ha comunque aggiunto che i motivi erano infondati nel merito, perché l’intervento sostitutivo del comune non integra forza maggiore: non è un evento sopravvenuto, imprevedibile e inevitabile, ma la conseguenza legale dell’inerzia nella ricostruzione, situazione che la contribuente avrebbe dovuto verificare prima dell’acquisto e prima di assumere l’impegno fiscale di rivendere entro tre anni. È stato inoltre rilevato che la stessa contribuente, nell’atto di acquisto, dichiarava di avere svolto verifiche sulla situazione edilizia e urbanistica e che il comune le aveva comunque indicato soluzioni tecniche per eseguire gli interventi necessari. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, sesto periodo, Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
applicazione dell’aliquota dell’1% per trasferimenti di fabbricati destinati alla rivendita entro tre anni
l’agevolazione è subordinata al ritrasferimento entro tre anni; se la condizione non si realizza, opera il recupero delle imposte ordinarie con soprattassa e interessi.
Nota II-ter all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Ove non si realizzi la condizione ... del ritrasferimento entro il triennio
la mancata rivendita nel termine fa decadere dall’aliquota agevolata e rende dovute le imposte ordinarie, oltre alla soprattassa e agli interessi di mora.
art. 3 d.l. n. 6 del 1998, conv. con modif. in L. n. 61 del 1998
nei procedimenti di ricostruzione post-sisma i proprietari devono costituirsi in consorzio e, in caso di inerzia, il comune può sostituirsi ai proprietari mediante occupazione temporanea degli immobili.
art. 8 L.r. Abruzzo n. 30 del 1998
i poteri sostitutivi del comune possono essere esercitati anche per interventi non eseguiti nei termini su edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’inosservanza del termine per conservare un’agevolazione fiscale collegata a un successivo trasferimento del bene comporta la decadenza dal beneficio, salvo che il contribuente provi una vera causa di forza maggiore.
- La forza maggiore, ai fini fiscali, ricorre solo quando l’inadempimento dipende da un evento esterno, sopravvenuto, imprevedibile e inevitabile; non basta una situazione già esistente o conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’acquisto o dell’assunzione dell’impegno.
- Non integra forza maggiore l’esercizio di poteri sostitutivi da parte della pubblica amministrazione quando esso costituisca la conseguenza legale di una precedente inerzia nella ricostruzione o nei lavori necessari, specie se tale situazione era conoscibile dal contribuente.
- In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ossia con tutte le autonome ragioni poste a base della decisione.
- Ai fini dell’esclusione della forza maggiore, rileva anche la condotta del contribuente nella fase precontrattuale o pre-acquisto: chi dichiara di avere svolto verifiche sulla situazione edilizia e urbanistica non può poi lamentare l’assoluta imprevedibilità di criticità già rilevabili.
- I ritardi dell’ente pubblico nell’esecuzione degli interventi non sono automaticamente idonei a superare la decadenza fiscale, se il contribuente poteva comunque prevedere le difficoltà e attivarsi con strumenti tecnici o amministrativi alternativi per adempiere.
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