Ordinanza n. 2207/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato d’Italia a Casablanca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato d’Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. Il diniego era motivato unicamente dall’inidoneità della pregressa esperienza lavorativa del richiedente nel settore dell’assistenza familiare. Il ricorrente ha contestato l’insufficienza di tale motivazione, sostenendo che la precedente esperienza lavorativa non costituisce un requisito essenziale e che non sussistevano ulteriori elementi indicativi di abuso del titolo. Nel procedimento rilevavano inoltre la sospensione del nulla osta rilasciato al ricorrente e l’assenza di un’espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto che la motivazione del diniego, fondata esclusivamente sull’inidoneità della precedente esperienza lavorativa nel settore dell’assistenza familiare, fosse insufficiente a giustificare il rigetto, non trattandosi di un requisito essenziale e in assenza di ulteriori indici di abuso del titolo. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini cautelari, la sospensione del nulla osta e la mancata espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione, osservando che la conclusione negativa del procedimento per il visto poteva avere inciso sulla perdurante inerzia di tale organo, in ragione del collegamento tra i due procedimenti. Ha quindi ordinato alla sede diplomatica di riesaminare la domanda entro 60 giorni dalla notificazione o dalla precedente comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La decisione sulle spese è stata rinviata al definitivo e il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 7 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 3 d.l. 145/2024
Richiamato in relazione alla necessità di conferma del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione; il TAR ha ritenuto che la sospensione del nulla osta e l’assenza di conferma espressa fossero irrilevanti ai fini della decisione cautelare, anche perché la conclusione negativa del procedimento per il visto poteva aver inciso sull’inerzia dello Sportello.
d.m. 25 febbraio 2025 n. 4151/89/bis
Richiamato insieme all’art. 3 del d.l. 145/2024 in relazione alla conferma del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato non può essere adeguatamente motivato dalla sola inidoneità della pregressa esperienza lavorativa nel settore dell’assistenza familiare, quando tale esperienza non costituisca un requisito essenziale e non emergano ulteriori indici di abuso del titolo.
- La sospensione del nulla osta e la mancata espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione non rendono necessariamente irrilevante la domanda di visto, quando la conclusione negativa del procedimento consolare possa avere inciso sull’inerzia dello Sportello, in ragione del collegamento tra i due procedimenti.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai fini del riesame, ordinando all’amministrazione competente di rivalutare l’istanza entro un termine prefissato, senza anticipare la decisione definitiva sull’annullamento dell’atto impugnato.
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