Sentenza n. 3237/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza presentata in data 12.09.2023 dal ricorrente volta ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. I2786765A da minore età a motivi di lavoro subordinato ex art. 32 del T.U. Immig., notificato in data 13.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da minore età a motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia come minore straniero non accompagnato e titolare di un permesso di soggiorno per minore età, aveva presentato domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura di Como aveva respinto l’istanza perché l’interessato non aveva prodotto il parere del Comitato per i minori stranieri, oggi sostituito dal parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonostante i preavvisi di rigetto. Il ricorso deduceva formalmente un unico motivo di violazione di legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria, sostenendo che il parere non costituisse un documento da produrre a cura del richiedente e che, comunque, il ricorrente ne avesse richiesto l’acquisizione sia personalmente sia tramite la comunità di accoglienza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata e ha annullato il diniego. Ha ritenuto applicabile l’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998, secondo cui la conversione del permesso per minore età è subordinata, per i minori affidati o sottoposti a tutela, al previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, mentre negli altri casi è richiesto il più stringente requisito della partecipazione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Poiché la Questura non aveva contestato la condizione di minore affidato del ricorrente, il giudice ha ritenuto illegittimo il diniego fondato esclusivamente sulla mancata produzione del parere. L’acquisizione del parere costituisce infatti una fase endoprocedimentale a carico dell’amministrazione procedente e non un adempimento documentale imposto al richiedente. Il mancato rilascio del parere, inoltre, non determina automaticamente il diniego: l’Amministrazione dell’interno conserva il potere decisionale e deve valutare autonomamente il caso concreto, considerando elementi quali l’inserimento lavorativo, la situazione alloggiativa e la condotta dello straniero. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
La disposizione prevede presupposti alternativi per la conversione: per i minori affidati o sottoposti a tutela, il previo parere positivo dell’autorità competente; negli altri casi, la frequenza per almeno due anni di un progetto di integrazione sociale e civile. L’acquisizione del parere costituisce una fase endoprocedimentale a carico dell’amministrazione e il suo mancato rilascio non impone automaticamente il diniego, dovendo l’Amministrazione dell’interno valutare autonomamente il caso concreto.
art. 33 d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione relativa al Comitato per i minori stranieri, il cui parere è oggi sostituito dal parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998, l’acquisizione del parere dell’autorità competente costituisce una fase endoprocedimentale a carico dell’amministrazione procedente e non un adempimento documentale imposto al richiedente.
- Il mancato rilascio o la mancata produzione del parere previsto dall’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998 non legittima automaticamente il diniego della conversione del permesso di soggiorno; l’Amministrazione dell’interno deve comunque esercitare il proprio potere decisionale e valutare autonomamente il caso concreto.
- Nella valutazione della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro, l’amministrazione deve considerare gli elementi rilevanti della situazione individuale, tra cui l’inserimento lavorativo, la situazione alloggiativa e la condotta dello straniero.
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