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Ordinanza

Ordinanza n. 379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 966/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche n. 966/2025, che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo a una procedura di gara

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Marche e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia esecutiva. Il testo non espone i motivi di merito dell’appello né le specifiche censure rivolte alla procedura di gara o alla sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato ha esaminato, nella fase cautelare, la sussistenza del periculum in mora rappresentato dall’appellante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, prima facie, che le ragioni di periculum in mora dedotte dall’appellante giustificassero la tutela cautelare richiesta, principalmente per mantenere integra la situazione giuridica e fattuale nelle more della decisione di merito. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata, senza definire il merito dell’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata può essere concessa quando, prima facie, il periculum in mora allegato dall’appellante renda necessario preservare integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
  • La tutela cautelare può essere accordata anche senza una definizione del merito dell’appello, quando la misura sia funzionale a evitare che l’esecuzione della sentenza produca effetti pregiudizievoli irreversibili o comunque idonei a compromettere l’utilità della successiva decisione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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