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Sentenza

Sentenza n. 16422/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità prot.-OMISSIS- del 10 luglio 2026, comunicato in pari data a mezzo pec (doc. 1), con il quale è stato negato l'accesso documentale agli atti richiesti con istanza dell'8 giugno 2026, trasmessa in data 11 giugno 2026 (doc. 3), nonché della successiva nota del Ministero prot. n. -OMISSIS- del 20 luglio 2026, comunicata in pari data (doc. 2), che conferma il diniego alla richiesta di accesso documentale, riferite alla “gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala fissa di classe mini con capacità vertical take off and landing (vtol) con peso massimo al decollo inferiore ai 15kg payload incluso. CIG BA8A523B1C”, CODICE n. -OMISSIS-” per accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 116 cpa e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 il diritto della Società-OMISSIS- ad accedere alla documentazione richiesta con l'istanza dell'8 giugno 2026 trasmessa l'11.06.2026 (doc. 3) e, in particolare : “1. contratto di appalto stipulato il 29.05.2026 citato nella memoria difensiva dell'aggiudicatario del 1.6.2026, unitamente a tutti gli allegati ivi incluso il cronoprogramma previsto dal disciplinare; 2.la polizza fideiussoria sottoscritta a garanzia dell'esecuzione che dovrebbe essere allegata al contratto; 3. il visto della Corte dei Conti; 4. gli atti forniti dall'aggiudicataria e dalle Amministrazioni interessate (tra cui Agenzia delle Entrate) per comprovare il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati; 5.gli atti, di estremi sconosciuti, attestanti la concessione del prestito SAFE a copertura economica della fornitura in questione”.

Giustizia amministrativa202609307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego del Ministero della Difesa del 10 luglio 2026, confermato il 20 luglio 2026, all’accesso al contratto stipulato il 29 maggio 2026 e ai relativi allegati, alla polizza fideiussoria, al visto della Corte dei Conti, ai documenti di verifica dei requisiti dell’aggiudicataria e agli atti relativi al finanziamento SAFE

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La seconda classificata, che aveva già impugnato l’aggiudicazione e dedotto nel relativo giudizio la violazione dello stand-still sostanziale per la stipula del contratto il 29 maggio 2026, ha impugnato il diniego di accesso agli atti della stipula e dell’esecuzione, richiesti a fini difensivi. Ha contestato l’asserita assenza di un interesse concreto e attuale e la tesi secondo cui la richiesta avrebbe natura esplorativa o mirerebbe a un controllo generalizzato. La documentazione richiesta comprendeva il contratto e i suoi allegati, la garanzia fideiussoria, il visto della Corte dei Conti, gli atti comprovanti i requisiti generali e speciali dell’aggiudicataria e gli atti attestanti la concessione del finanziamento SAFE. Il Ministero e l’aggiudicataria hanno opposto, tra l’altro, la carenza d’interesse anche in ragione del ricorso incidentale escludente, l’estraneità degli atti alla gara e alla difesa nel giudizio, la genericità di alcune richieste e la tutela di segreti commerciali, dati riservati, sicurezza e difesa nazionale e relazioni internazionali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, annullato il diniego e ordinato al Ministero della Difesa di ostendere la documentazione richiesta, con le cautele indicate in motivazione. Ha ritenuto applicabile il rito di accesso ex art. 116 c.p.a., poiché la controversia riguarda atti della stipula e dell’esecuzione, e non il rito speciale dell’art. 36 d.lgs. 36/2023, limitato alle questioni di accesso ai documenti della fase di gara. L’interesse difensivo della seconda classificata sussisteva in relazione al giudizio pendente sull’aggiudicazione e alla contestazione della stipula anticipata; l’accesso non dipende dalla prognosi che i documenti siano decisivi né è precluso dal ricorso incidentale escludente. Il contratto è pertinente alla contestazione sullo stand-still e alla disputa sul contenuto della clausola sospensiva; la polizza fideiussoria e il visto della Corte dei Conti sono ostensibili per consentire la verifica delle condizioni di legge e di gara; vanno ostesi anche gli atti di comprova dei requisiti, che il Ministero aveva dichiarato già comunicati, e quelli relativi al finanziamento SAFE, rilevanti per verificare la riconducibilità dell’appalto allo strumento e la legittimità della stipula entro il termine previsto. Le esigenze di segreto commerciale o di tutela della sicurezza e della difesa nazionale non giustificano un diniego generico: l’Amministrazione deve individuare e presidiare eventuali specifiche esigenze di riservatezza, bilanciandole con l’interesse difensivo. Spese poste in solido a carico del Ministero e della controinteressata, liquidate complessivamente in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Va preliminarmente confermato, ai fini del rito applicabile, che l’azione qui esercitata, ancorchè veda anche la prospettazione di questioni di secretazione a protezione di interessi commerciali e industriali, deve essere considerata di accesso agli atti ex art. 116 CPA e non ex art. 36 del D. Lgs. n.36/2023, essendo il perimetro applicativo di tale ultimo rito circoscritto alle sole questioni di ostensione di documenti della fase di gara e non della successiva fase di stipulazione ed esecuzione del contratto, delle quali si discute invece in questo giudizio.

    L’azione di accesso agli atti relativi alla stipula o all’esecuzione del contratto segue il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a.; il rito speciale previsto per gli appalti si applica alle controversie sull’ostensione di documenti della fase di gara.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Va anzitutto ricordato che, in linea con l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia (ex plurimis AP del Consiglio di Stato n. 10/2020), l’accesso agli atti successivi all’aggiudicazione e/o concernenti l’esecuzione del contratto è oggi previsto dall’art. 35 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e deve essere garantito dalle amministrazioni aggiudicatrici.

    L’accesso documentale comprende anche gli atti successivi all’aggiudicazione e quelli concernenti l’esecuzione del contratto e deve essere garantito dalle amministrazioni aggiudicatrici.

  • art. 22 l. 241/1990

    Ciò posto, sul piano della legittimazione, contrariamente a quanto assunto dalle controparti, non può negarsi in capo a -OMISSIS- titolo ed interesse concreto e attuale (ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990) all’accesso agli atti della fase di stipula e di esecuzione del contratto di fornitura conseguito alla gara in epigrafe per la protezione di propri interessi giuridicamente rilevanti, essendo la società ricorrente seconda classificata nella gara predetta ed anche già promotrice di un contenzioso avverso l’aggiudicazione tuttora pendente, nel cui ambito ha pure proposto motivi aggiunti che contestano direttamente la violazione del c.d. stand-still sostanziale da parte dell’Amministrazione attraverso proprio la stipula del citato contratto.

    Il concorrente secondo classificato che abbia un giudizio pendente contro l’aggiudicazione, nel quale contesti anche la stipula del contratto, è titolare di un interesse concreto e attuale all’accesso agli atti della stipula e dell’esecuzione strumentali alla tutela della propria posizione.

  • art. 24 l. 241/1990

    Tuttavia è certo mancato nell’impugnato diniego il riferimento ad una lesione specifica ed individuata nonché di importanza tale da risultare impeditiva dell’ostensione dei documenti relativi al programma SAFE richiesti dalla ricorrente con specifico riferimento al finanziamento dell’appalto, da qui la censurabilità del provvedimento.

    Il diniego per ragioni di sicurezza e difesa nazionale o di relazioni internazionali richiede l’indicazione di una lesione specifica e individuata, di gravità tale da impedire l’ostensione; in assenza di tale motivazione, i documenti devono essere ostesi, con il presidio delle concrete esigenze di segretezza.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023

    quanto al contratto di appalto stipulato il 29.5.2026 è palese la sua utilità a fini difensivi per -OMISSIS- in relazione alla sua contestazione della violazione dell’art. 18, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023 (v.si sub 1.1) ed alle obiezioni da ultimo frapposte dal controinteressato circa l’esatto tenore da attribuirsi alla clausola di sospensione condizionata degli effetti del contratto (v.si sub 1.5.1.5);

    Il contratto stipulato è pertinente e utile, ai fini dell’accesso difensivo, quando il ricorrente contesta nel giudizio sull’aggiudicazione la violazione dello stand-still sostanziale e occorre verificare il contenuto della clausola che condiziona l’efficacia contrattuale.

  • art. 4, paragrafo 3, Regolamento UE 2025/1106

    È anche vero che si può osservare che l’ostensione di documenti relativi al programma SAFE potrebbe presentare inferenze con materie protette dal segreto di cui alla legge n. 801/ 1977 ovvero da cui possa scaturire “una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione” di cui all'articolo 24, comma 6, lettera a) della Legge n. 241/1990 come anche declinato nel DPR 12 aprile 2006, n. 184 e nella normativa attuativa ministeriale (DM Difesa 14 giugno 1995, n. 519 e successive modificazioni).

    La disposizione è richiamata per la rilevanza della data di stipula rispetto all’ammissibilità del sostegno SAFE; il giudice ritiene quindi pertinente l’accesso agli atti che permettano di verificare se l’appalto rientri nello strumento finanziario, ferma la tutela di eventuali specifiche esigenze di segretezza.

Massime di principio

  • L’accesso documentale può riguardare atti successivi all’aggiudicazione e relativi alla stipula o all’esecuzione del contratto; per tali atti trova applicazione il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a., mentre il rito speciale degli appalti è circoscritto all’ostensione di documenti della fase di gara.
  • Nel valutare una richiesta di accesso difensivo, l’Amministrazione e il giudice verificano la pertinenza e la strumentalità astratta dei documenti rispetto alla posizione giuridica tutelata, senza formulare una prognosi sulla loro concreta decisività o sulla possibilità di acquisirli con altri mezzi istruttori.
  • La pendenza di un ricorso incidentale escludente non elimina l’interesse all’accesso del concorrente che abbia impugnato l’aggiudicazione, né giustifica da sola il diniego dell’istanza.
  • Le esigenze di segreto commerciale e di tutela della sicurezza e della difesa nazionale non possono fondare un diniego generico: occorre individuare le specifiche informazioni e la concreta lesione che deriverebbe dalla divulgazione, adottando, ove possibile, misure di ostensione compatibili con la protezione degli interessi tutelati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleRito appalti e sorte del contratto
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàProporzionalità e ragionevolezza

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