Cassazione Penale, Sentenza n. 9408/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 02/03/2021 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo A) (discarica abusiva di rifiuti pericolosi sul fondo di proprietà) e aveva confermato la condanna per il capo B) (uso di una patente con tagliando di rinnovo contraffatto). Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) vizio di motivazione per non aver assolto il ricorrente nel merito del capo A) nonostante la prescrizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto relativo al capo B), sostenendo che il falso fosse o grossolano o innocuo stante il regolare rinnovo della patente; 3) vizio di motivazione e di legge sul trattamento sanzionatorio, perché la Corte d'Appello avrebbe confermato pene cumulate comprendendo anche la pena relativa al capo A) ormai estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e fondato il terzo. In particolare: è stata ritenuta corretta la valutazione di merito che ha dichiarato prescritto il reato del capo A) senza poter assolutamente escludere la prova di colpevolezza (quindi non assolveva); è stata ritenuta corretta la qualificazione del falso per il capo B), escludendo che si trattasse di falsità "ictu oculi" o di falso innocuo; invece è stata ritenuta fondata la censura sul trattamento sanzionatorio: la Corte d'Appello non aveva eliminato la pena relativa al capo A) dopo averla dichiarata estinta per prescrizione e quindi la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena per il solo capo B) in mesi cinque di reclusione. Il ricorso nel resto è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D.Lgs. n.152/2006, art.256, comma 3
La disciplina sulla gestione illecita di rifiuti pericolosi è applicata al caso (discarica abusiva contenente carcasse e parti meccaniche). La Corte territoriale ha accertato gli elementi di fatto e la Cassazione ha confermato la declaratoria di prescrizione senza poter invece affermare l'innocenza 'ictu oculi'.
Codice Penale, art.489
Rilevanza dell'uso di atto falso: la Corte ha confermato la responsabilità del ricorrente per l'uso della patente con tagliando di rinnovo contraffatto come fatto penalmente rilevante.
Codice Penale, art.477
In relazione alla falsificazione della patente, la norma è stata richiamata nel quadro di reati documentali e di falsificazione e utilizzata per la qualificazione del fatto al capo B).
Codice di Procedura Penale, art.129, comma secondo
Applicazione del principio secondo cui l'assoluzione 'perché il fatto non sussiste' può essere pronunciata solo quando l'inesistenza del fatto o la non riconducibilità all'imputato emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile (standard 'ictu oculi').
Codice Penale, art.49
Richiamato il principio secondo cui l'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione richiede che la falsificazione sia evidente e riconoscibile 'ictu oculi'; altrimenti permane la offensività della condotta.
Codice di Procedura Penale, art.606, comma 1, lett. b)
Norma procedurale richiamata relativamente ai motivi di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto inammissibili i primi motivi ma fondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio.
Cass. Sez. U. n.35490/2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il perimetro dell'assoluzione 'ictu oculi' in presenza di cause di estinzione del reato: il giudice può assolvere solo se l'assenza del fatto o la non riconducibilità all'imputato emergono in modo indiscutibile dagli atti.
Cass. Sez.5 n.27310/2019
Giurisprudenza che afferma che la punibilità per falso è esclusa solo quando la falsificazione sia talmente evidente da renderla immediatamente riconoscibile e dunque inadatta a ingannare la pubblica fede.
Massime di principio
- Declaratoria di prescrizione non equivale automaticamente ad assoluzione: il giudice può assolvere solo se l'inesistenza del fatto o la non imputabilità risultano dagli atti in modo assolutamente non contestabile ('ictu oculi').
- In tema di falsità documentale, la differenza tra 'falso innocuo' e 'falso offensivo' dipende da una valutazione di merito sulle caratteristiche dell'alterazione; la falsificazione è penalmente irrilevante solo se è così evidente da non potere ingannare nessuno.
- Se in sede di gravame una dichiarazione di estinzione del reato (es. prescrizione) interviene, il giudice d'appello deve anche eliminare la pena relativa dal computo sanzionatorio; in mancanza la Cassazione può annullare la parte di sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e rideterminarla.
- Le questioni di valutazione probatoria circa la riconducibilità dei fatti all'imputato sono di norma rimesse al giudice di merito e risultano inammissibili in cassazione salvo vizi manifesto di motivazione o violazioni di legge.
- Quando si contesta la natura del falso (correzione/overture vs. contraffazione), il giudice deve motivare in modo specifico perché l'alterazione sia idonea o meno a ingannare la pubblica fede; la sola apparente regolarità formale del documento non esclude automaticamente la falsità.
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