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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-36/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 aprile 2024. — L contro Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni familiari – Articolo 68 – Regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni – Obbligo a carico dell’istituzione dello Stato membro competente in linea subordinata di inoltrare una domanda di prestazioni familiari all’istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria – Mancata presentazione di una domanda di concessione di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza del figlio – Recupero parziale delle prestazioni familiari erogate nello Stato membro in cui uno dei genitori svolge attività lavorativa subordinata. — Causa C-36/23

Giurisprudenza europea62023CJ0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata delle regole di priorità in materia di prestazioni familiari quando più Stati membri potrebbero essere competenti. Se nello Stato prioritario non è stata effettivamente gestita alcuna domanda o non sono state erogate prestazioni, lo Stato che ha pagato non può rivalersi sul beneficiario per recuperare parte degli importi già corrisposti. Resta però possibile un recupero inter-istituzionale dell’eventuale eccedenza, secondo i meccanismi di cooperazione previsti dai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009.

Cumulo di prestazioni familiari: l’istituzione dello Stato non prioritario non può rivalersi sull’assistito se nell’altro Stato non è stata presentata/definita alcuna prestazione, ma può chiedere il rimborso all’istituzione prioritaria dell’eventuale eccedenza versata.

La questione giuridica

Se l’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 consenta il recupero parziale, nei confronti del beneficiario, di assegni familiari versati dallo Stato membro non prioritario quando nello Stato membro prioritario non sono stati né accertati né pagati assegni familiari; in subordine, quale criterio usare per individuare lo Stato prioritario e se rilevi la certificazione di un’attività lavorativa/agricola rilasciata dalle autorità dell’altro Stato membro.

Principio di diritto

L’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 non consente all’istituzione di uno Stato membro non prioritario di recuperare dall’assistito, a titolo di anticumulo, una parte degli assegni familiari già erogati solo perché in un altro Stato membro esisteva astrattamente un diritto prioritario, se in quello Stato non è stata presentata né accolta né pagata alcuna prestazione familiare; tuttavia, se ricorrono i presupposti sostanziali e formali dello Stato prioritario, l’istituzione che ha pagato può chiedere il rimborso dell’eccedenza all’istituzione competente in linea prioritaria.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 76 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 81 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 84 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71

Cumulo di prestazioni familiari e recupero di assegni familiari

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Bremen in una controversia tra un lavoratore polacco occupato in Germania e la cassa tedesca per gli assegni familiari. La Corte interpreta l’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 in materia di regole di priorità nel cumulo delle prestazioni familiari.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente lavorava subordinatamente in Germania, mentre la moglie e il figlio risiedevano in Polonia. La Germania aveva inizialmente concesso gli assegni familiari, ma poi, dopo verifiche con le autorità polacche e alla luce dell’esistenza di un possibile diritto a prestazioni familiari in Polonia, aveva annullato con effetto retroattivo parte delle prestazioni e chiesto al beneficiario il rimborso di un importo pari a EUR 1674,60.

Il giudice del rinvio rilevava che, secondo la giurisprudenza formatasi sotto il regolamento n. 1408/71, le regole di sospensione o priorità presuppongono normalmente un effettivo versamento nell’altro Stato membro. Dubitava però dell’impatto del nuovo meccanismo dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 60 del regolamento n. 987/2009.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, che estende il diritto alle prestazioni familiari anche per familiari residenti in un altro Stato membro;
  • l’articolo 68 del medesimo regolamento, che disciplina le regole di priorità e l’integrazione differenziale in caso di cumulo;
  • l’articolo 76 del regolamento n. 883/2004, sugli obblighi di informazione e cooperazione;
  • l’articolo 81 del regolamento n. 883/2004, che equipara la presentazione della domanda in uno Stato membro a quella nello Stato competente;
  • l’articolo 84 del regolamento n. 883/2004, sul recupero di prestazioni indebitamente erogate;
  • l’articolo 60 del regolamento n. 987/2009, che disciplina la presentazione e la trasmissione delle domande di prestazioni familiari.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che le regole di priorità servono a evitare cumuli ingiustificati, ma presuppongono pur sempre che esista una situazione di cumulo di diritti. Una tale situazione non può essere affermata solo perché un diritto sarebbe astrattamente configurabile in un altro Stato membro: occorre che siano soddisfatte le condizioni sostanziali e formali previste dalla legislazione di quello Stato, ivi compresa, se richiesta, la presentazione della domanda.

Tuttavia, il regolamento n. 883/2004 e il regolamento n. 987/2009 introducono un meccanismo di cooperazione e di fictio iuris per cui una domanda presentata allo Stato membro non prioritario deve essere trasmessa allo Stato prioritario e considerata come ivi presentata alla medesima data. Questo meccanismo facilita i lavoratori mobili e impedisce che diritti sostanziali siano persi per ragioni meramente formali.

La Corte distingue nettamente tra:

  • il rapporto con il beneficiario, che non può essere gravato da un recupero parziale ex articolo 68 se nello Stato prioritario non vi è stata una domanda efficace e una decisione di prestazione;
  • il rapporto tra istituzioni, nel quale rimane possibile il rimborso dell’importo eccedente tramite i meccanismi di cooperazione previsti dai regolamenti, in particolare dall’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 987/2009 e dall’articolo 84 del regolamento n. 883/2004.

La Corte aggiunge che, se vi è stata una mancanza di informazione da parte del beneficiario, il rimedio non è il recupero delle prestazioni ai sensi dell’articolo 68, ma l’adozione di misure proporzionate secondo il diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività previsti dall’articolo 76, paragrafo 5.

Decisione e portata pratica

La Corte risponde che l’articolo 68 del regolamento n. 883/2004:

  • non consente all’istituzione di uno Stato membro non prioritario di chiedere al beneficiario il rimborso parziale di prestazioni familiari già pagate, soltanto perché in un altro Stato membro esisteva un diritto prioritario, se in quest’ultimo Stato non è stata stabilita né erogata alcuna prestazione familiare;
  • consente però all’istituzione che ha pagato di rivolgersi all’istituzione competente in via prioritaria per ottenere il rimborso dell’importo eccedente quello che le incombeva effettivamente pagare.

Di conseguenza, la seconda e la terza questione non vengono esaminate, perché assorbite dalla risposta alla prima.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialeprestazioni familiaricoordinamento dei sistemi di sicurezza socialerecupero di prestazioni indebitamente erogatelavoratori migranti

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