Sentenza n. 1280/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto prot. n. 0000161 del 25.03.2025, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali di Concerto con il Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 152/2006 del Progetto definitivo FI397 - S.S. 1 "Aurelia" Variante in Comune di Massa - 1° Lotto (Canalmagro-Stazione), presentato da ANAS S.p.A.; ove occorrer possa: - dell'avviso al pubblico della presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale da parte di Anas; - del Piano preliminare di utilizzo reso ai sensi dell'Art. 24 del DPR 120/2017, descrittivo delle modalità di gestione dei materiali di risulta nell'ambito dei lavori relativi al progetto definitivo della Variante SS 1 Aurelia - Variante in Comune di Massa 1° Lotto (Canal Magro - Stazione) in comune di Massa; - del parere della Regione Toscana di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1137del 14 ottobre 2024, assunta al prot. CTVA-14700 del 16 ottobre 2024; - del parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 13 del 21 ottobre 2024, di cui alla nota prot. CTVA-15523 del 31 ottobre 2024, assunta al prot. MASE-199015 in pari data, con il quale è stato dato parere favorevole circa la compatibilità ambientale del Progetto definitivo FI397 - S.S. 1 "Aurelia", Variante in Comune di Massa - 1° Lotto (Canalmagro-Stazione), condizionato all'ottemperanza di specifiche condizioni ambientali; - del parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 5754-P del 18 febbraio 2025, assunto al prot. MASE-30769 in pari data, di esito favorevole nel rispetto di specifiche condizioni ambientali; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, fra quelli allegati in atti ma anche non conosciuto e di carattere istruttorio, ove si ritenesse dotato di efficacia lesiva e di tutti i successivi atti lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 novembre 2025: -della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Massa n. 171 del 16.9.2025 pubblicata il 19.09.2025 con la quale è stato riconosciuto l’interesse strategico della Variante Aurelia e con la quale il consiglio comunale si è espresso favorevolmente sul progetto denominato “SS1 Aurelia. Variante in Comune di Massa – 1^ Lotto (Canalmagro- Stazione)” e sulle modifiche di tracciato in esso previste rispetto a quanto riportato sulla cartografia del RU, così come rappresentato negli elaborati progettuali allegati alla delibera gravata. -della Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1398 del 29.9.2025 con la quale è stato deliberato di considerare strategico per la Regione Toscana l’intervento “SS1 Aurelia. Variante in Comune di Massa – 1^ Lotto (Canalmagro- Stazione)”, ricadente nel territorio del Comune di Massa, migliorando la transitabilità dell’infrastruttura stradale oggetto di intervento, e mediante la quale è stato espresso parere favorevole “all’intesa Stato – Regione di cui al D.P.R. 383/1994, sulla localizzazione ed approvazione del progetto definitivo “S.S.1.Aurelia. Variante in Comune di Massa- 1^ Lotto (Canalmagro – Stazione) nel Comune di Massa, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali”, nonché dei pareri e/o prescrizioni allegati e/o atti richiamati alla suddetta delibera; - del verbale di positiva conclusione della conferenza di servizi ex art. 14 – quater della L. n. 241/1990 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 01.10.2025 e per l’annullamento di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e, nello specifico: - del Decreto prot. n. 0000161 del 25.03.2025 , con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali di Concerto con il Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 152/2006 del Progetto definitivo FI397 - S.S. 1 "Aurelia" Variante in Comune di Massa - 1° Lotto (Canalmagro-Stazione), presentato da ANAS S.p.A.; ove occorrer possa: - dell’avviso al pubblico della presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale da parte di Anas; - del Piano preliminare di utilizzo reso ai sensi dell’Art. 24 del DPR 120/2017, descrittivo delle modalità di gestione dei materiali di risulta nell’ambito dei lavori relativi al progetto definitivo della Variante SS 1 Aurelia - Variante in Comune di Massa 1° Lotto (Canal Magro – Stazione) in comune di Massa; - del parere della Regione Toscana di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1137del 14 ottobre 2024, assunta al prot. CTVA-14700 del 16 ottobre 2024; - del parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 13 del 21 ottobre 2024, di cui alla nota prot. CTVA-15523 del 31 ottobre 2024, assunta al prot. MASE-199015 in pari data, con il quale è stato dato parere favorevole circa la compatibilità ambientale del Progetto definitivo FI397 - S.S. 1 "Aurelia", Variante in Comune di Massa - 1° Lotto (Canalmagro-Stazione), condizionato all’ottemperanza di specifiche condizioni ambientali; - del parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 5754-P del 18 febbraio 2025, assunto al prot. MASE-30769 in pari data, di esito favorevole nel rispetto di specifiche condizioni ambientali; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, fra quelli allegati in atti ma anche non conosciuto e di carattere istruttorio, ove si ritenesse dotato di efficacia lesiva e di tutti i successivi atti lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11 dicembre 2025: - della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20.10.2025 – reg. decreti R. 000152, con la quale, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e con gli effetti di cui all’art. 14-quater della medesima legge n. 241/1990, è “adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta ex art.3 del D.P.R. n. 383/1994, relativamente al progetto definitivo: “S.S. 1 Aurelia. Variante in Comune di Massa - 1° Lotto (Canalmagro - Stazione)”; e per l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti depositati il 19.11.2025 e, nello specifico: - della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Massa n. 171 del 16.9.2025 pubblicata il 19.09.2025 con la quale è stato riconosciuto l’interesse strategico della Variante Aurelia e con la quale il consiglio comunale si è espresso favorevolmente sul progetto denominato “SS1 Aurelia. Variante in Comune di Massa – 1^ Lotto (Canalmagro- Stazione)” e sulle modifiche di tracciato in esso previste rispetto a quanto riportato sulla cartografia del RU, così come rappresentato negli elaborati progettuali allegati alla delibera gravata; - della Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1398 del 29.9.2025 con la quale è stato deliberato di considerare strategico per la Regione Toscana l’intervento “SS1 Aurelia. Variante in Comune di Massa – 1^ Lotto (Canalmagro- Stazione)”, ricadente nel territorio del Comune di Massa, migliorando la transitabilità dell’infrastruttura stradale oggetto di intervento, e mediante la quale è stato espresso parere favorevole “all’intesa Stato – Regione di cui al D.P.R. 383/1994, sulla localizzazione ed approvazione del progetto definitivo “S.S.1.Aurelia. Variante in Comune di Massa- 1^ Lotto (Canalmagro – Stazione) nel Comune di Massa, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali”, nonché dei pareri e/o prescrizioni allegati e/o atti richiamati alla suddetta delibera; - del verbale di positiva conclusione della conferenza di servizi ex art. 14 – quater della L. n. 241/1990 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 01.10.2025; nonché per l’annullamento di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e, nello specifico: - del Decreto prot. n. 0000161 del 25.03.2025 , con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali di Concerto con il Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 152/2006 del Progetto definitivo FI397 - S.S. 1 "Aurelia" Variante in Comune di Massa - 1° Lotto (Canalmagro-Stazione), presentato da ANAS S.p.A.; ove occorrer possa: - dell’avviso al pubblico della presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale da parte di Anas; - del Piano preliminare di utilizzo reso ai sensi dell’Art. 24 del DPR 120/2017, descrittivo delle modalità di gestione dei materiali di risulta nell’ambito dei lavori relativi al progetto definitivo della Variante SS 1 Aurelia - Variante in Comune di Massa 1° Lotto (Canal Magro – Stazione) in comune di Massa; - del parere della Regione Toscana di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1137del 14 ottobre 2024, assunta al prot. CTVA-14700 del 16 ottobre 2024; - del parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 13 del 21 ottobre 2024, di cui alla nota prot. CTVA-15523 del 31 ottobre 2024, assunta al prot. MASE-199015 in pari data, con il quale è stato dato parere favorevole circa la compatibilità ambientale del Progetto definitivo FI397 - S.S. 1 "Aurelia", Variante in Comune di Massa - 1° Lotto (Canalmagro-Stazione), condizionato all’ottemperanza di specifiche condizioni ambientali; - del parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 5754-P del 18 febbraio 2025, assunto al prot. MASE-30769 in pari data, di esito favorevole nel rispetto di specifiche condizioni ambientali; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, fra quelli allegati in atti ma anche non conosciuto e di carattere istruttorio, ove si ritenesse dotato di efficacia lesiva e di tutti i successivi atti lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al primo lotto della Variante alla S.S. 1 Aurelia nel Comune di Massa, nonché gli atti urbanistici e conclusivi della conferenza di servizi e dell'intesa Stato-Regione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un impianto di distribuzione automatica sito lungo il tracciato dell'opera e destinato a essere chiuso per effetto dell'espropriazione delle aree, ha impugnato il decreto MASE di VIA positiva del 25 marzo 2025 e gli atti presupposti, proponendo poi due serie di motivi aggiunti contro le deliberazioni del Comune di Massa e della Regione Toscana, il verbale di conclusione della conferenza di servizi e la determinazione conclusiva del MIT. Sono state dedotte, tra l'altro, carenze istruttorie e motivazionali, omessa valutazione delle alternative progettuali, mancato contemperamento dell'interesse privato, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, partecipazione e buon andamento, omessa attivazione della VAS o della verifica di assoggettabilità a VAS, illegittimità dello stralcio dei lotti successivi, omessa valutazione dell'opzione zero, violazione della disciplina della VIA e delle norme regionali urbanistiche, nonché illegittimità derivata degli atti successivi. Il TAR ha esaminato prioritariamente, secondo il criterio della ragione più liquida, la censura relativa all'illegittimo frazionamento della VIA, ritenendo che l'opera fosse stata originariamente concepita e valutata come unitaria, mentre la procedura era stata successivamente limitata al solo lotto oggetto di causa.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione e l'interesse a ricorrere della proprietaria dell'impianto, poiché la realizzazione dell'opera comporta la chiusura dell'attività e l'espropriazione delle relative aree. Nel merito, ha accolto la censura relativa alla sottoposizione a VIA del solo primo lotto di un'opera viaria unitariamente concepita e avente effetti ambientali complessivi. Il progetto era stato inizialmente considerato nella sua interezza, articolato in tre lotti, e la verifica di assoggettabilità aveva riguardato l'opera complessiva. Il successivo frazionamento non ha consentito di valutare gli effetti cumulativi e gli effetti di scarico del traffico sui lotti e sulle aree non sottoposti a VIA; tali effetti erano evidenziati anche dalla documentazione progettuale e dal parere della Commissione VIA-VAS. Il giudice ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni fondate su finanziamento, convenzionamento e cantierabilità dei singoli lotti, perché tali profili non giustificano la frammentazione della valutazione ambientale. Ha inoltre escluso che il successivo parere della Commissione VIA-VAS del 9 febbraio 2026 potesse integrare postumamente la motivazione degli atti impugnati. Accolta la censura principale, sono state assorbite le ulteriori doglianze, logicamente successive, ed è stato disposto l'annullamento del decreto di VIA e di tutti gli atti impugnati, compresi quelli oggetto dei motivi aggiunti, per invalidità derivata. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 152/2006
giudizio positivo di compatibilità ambientale
Il decreto di VIA costituisce l'atto conclusivo della valutazione di impatto ambientale; nel caso concreto, la valutazione limitata a un solo lotto è stata ritenuta illegittima perché non riferita all'opera unitariamente considerata.
art. 25, comma 2-quinquies, d.lgs. 152/2006
il decreto di positiva conclusione della V.I.A. assumeva anche ... il valore di autorizzazione paesaggistica
Il decreto positivo di VIA, adottato con il concerto del Ministero della Cultura, produce anche gli effetti dell'autorizzazione paesaggistica; l'annullamento della VIA si riflette sugli effetti autorizzatori connessi.
art. 22, comma 3, lett. d), d.lgs. 152/2006
È richiamato tra le norme poste a fondamento della censura relativa all'omessa e inadeguata valutazione del progetto e delle alternative; la decisione è definita sulla diversa censura concernente il frazionamento della VIA.
art. 6 d.lgs. 152/2006
È richiamato tra le norme relative all'assoggettamento a VAS e alla verifica di assoggettabilità; le relative censure sono assorbite dall'accoglimento della censura principale sul frazionamento della VIA.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è richiamato tra le censure della ricorrente; il giudice ha escluso che la motivazione degli atti impugnati potesse essere integrata postumamente da un successivo parere depositato in giudizio.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; il TAR lo ha utilizzato per valorizzare la non contestata situazione legittimante della ricorrente e l'originaria unitarietà del progetto.
art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990
È richiamato quale base della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, annullata per invalidità derivata dall'illegittimità della VIA.
art. 14-quater l. 241/1990
Disciplina gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi; gli atti adottati in applicazione della conferenza sono stati annullati per invalidità derivata.
d.P.R. 383/1994
Disciplina l'intesa Stato-Regione per la localizzazione e approvazione delle opere statali; la determinazione conclusiva della conferenza, comprensiva dell'intesa, è stata travolta dall'annullamento degli atti di VIA.
art. 146 d.lgs. 42/2004
È richiamato perché il decreto di VIA positivo, adottato con il concerto del Ministero della Cultura, assume anche valore di autorizzazione paesaggistica; tale effetto è travolto dall'annullamento.
Massime di principio
- La valutazione di impatto ambientale deve riguardare l'opera nella sua unitarietà sostanziale e non può essere elusa o resa incompleta mediante il frazionamento artificioso di un progetto in lotti, quando l'opera sia stata originariamente concepita e programmata come complessiva.
- Il frazionamento in lotti è illegittimo quando impedisce di valutare gli effetti cumulativi o gli effetti ambientali e antropici che la realizzazione di un lotto produce sulle aree e sui lotti non sottoposti alla medesima procedura di VIA, anche se non sia dimostrata una specifica finalità elusiva.
- Le esigenze di finanziamento, convenzionamento, progettazione o cantierabilità separata dei lotti non giustificano la limitazione della VIA a una sola parte dell'opera, perché tali esigenze attengono alla realizzazione dell'intervento e non alla valutazione complessiva del suo impatto ambientale.
- La motivazione di un provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante pareri o atti successivi formati o depositati dall'amministrazione nel corso del giudizio.
- L'annullamento dell'atto conclusivo della VIA determina, per invalidità derivata, l'annullamento degli atti successivi di localizzazione, pianificazione, conferenza di servizi e intesa Stato-Regione che presuppongono quella valutazione.
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