Cassazione Penale, Ordinanza n. 33802/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano dell'11 febbraio 2026, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale. Il primo motivo denunciava un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; il secondo deduceva un vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati. Entrambi i motivi si fondavano sulla contestazione dell'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto della società fallita. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché reiterative e aspecifiche, nonché prive di un adeguato confronto con i plurimi elementi valorizzati dalla Corte territoriale per dimostrare il concreto esercizio di poteri gestori da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte di appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui la prova della qualità di amministratore di fatto non richiede la dimostrazione dell'esercizio di tutti i poteri inerenti alla carica, essendo sufficiente l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in una qualsiasi fase o settore dell'attività societaria. La valutazione di tali elementi costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione congrua e logica. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato implicitamente attraverso la contestazione dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; il testo non specifica le singole disposizioni applicate.
art. 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato implicitamente attraverso la contestazione della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose; il testo non specifica ulteriormente la disposizione applicata.
Massime di principio
- La qualità di amministratore di fatto di una società fallita può essere provata mediante elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in una qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività sociale o in un qualsiasi settore gestionale, senza necessità di dimostrare l'esercizio di tutti i poteri propri dell'amministratore formale.
- L'accertamento della qualità di amministratore di fatto costituisce valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che reiterano censure già esaminate e contestano genericamente l'addebitabilità dei fatti senza confrontarsi con gli elementi specificamente valorizzati dalla sentenza impugnata.
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