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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1155/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna (Tribunale di Lucca, confermata dalla Corte d'appello di Firenze) per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi alla società B.O.R.A. Immobiliare di Devoti Valter & C. Sas, dichiarata fallita il 24.04.2013. In particolare: ad Appella Sonia è contestata la distrazione di oltre euro 280.000 mediante pagamenti senza causa lecita o in favore di soggetti non identificati (2010-2012); a Devoti Valter la distrazione di euro 294.253,24 tramite "cassa" e beni strumentali non consegnati alla curatela; ad entrambi è contestata la tenuta di scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione patrimoniale e dell'attività. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) carenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) necessario per la bancarotta documentale/distrattiva; 2) erronea equiparazione delle posizioni dei due imputati senza indicare atti di amministrazione materialmente compiuti; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (artt. 132, 133 e 62-bis c.p.), evidenziando che entrambi si erano avvalsi della gestione effettiva di terzi (Bortone Antonio) e di un professionista incaricato della contabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che: le irregolarità e le falsità nelle scritture contabili (omissioni, registrazioni false, mancati estratti conto relativi al periodo di amministrazione di Devoti, incerta destinazione delle somme incassate) sono state accertate dai giudici di merito e non sindacabili in questa sede; l'essere amministratore formale comporta l'obbligo di vigilare sulla corretta tenuta della contabilità anche se il lavoro è stato affidato a un professionista, e la mera qualità di "mero prestanome" non esclude la responsabilità se risultano atti riconducibili all'amministratore; la sussistenza degli elementi della bancarotta distrattiva non dipende dalla condizione debitoria di terzi (es. credito non pagato) e la mancanza di documentazione sulla destinazione delle somme giustifica la qualificazione come distrazione; sul punto delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di fatto dei giudici di merito secondo la quale non sussistevano elementi favorevoli tali da concederle, e ha ricordato che l'incensuratezza non è di per sé sufficiente. La pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per ciascun imputato (con pene accessorie ai sensi dell'art. 216 l. fall.) resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 43 cod. pen.

    I ricorrenti sostenevano la necessità di un dolo specifico per l'occultamento delle scritture; la Corte ha ritenuto che, per le fattispecie contestate (bancarotta documentale e distrattiva), non fosse richiesto quel dolo specifico e che le omissioni e le falsità contabili e la mancata individuazione della destinazione delle somme integrano responsabilità dell'amministratore.

  • artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen.

    Riguardano la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che l'apprezzamento delle attenuanti è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non contraddittoria, e che l'incensuratezza non è automaticamente sufficiente per il riconoscimento dell'attenuante.

  • art. 216 legge fallimentare (pena accessoria)

    La pronuncia di condanna ha applicato le pene accessorie previste dalla normativa fallimentare; la Corte ha confermato la loro applicazione in relazione alle fattispecie accertate.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 94 d.lgs. 150/2022 (richiami procedurali)

    Norme citate in relazione al trattamento e alla tempistica del ricorso; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato anche ai sensi delle disposizioni emergenziali e transitorie richiamate.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore formale comporta un obbligo di vigilanza sulla corretta tenuta della contabilità: affidare la contabilità a un professionista non solleva l'amministratore dalla responsabilità se permangono omissioni, falsità o irregolarità rilevanti.
  • La mancanza di documentazione sulla destinazione di somme incassate e le annotazioni contabili false o incomplete possono integrare sia la bancarotta documentale sia la bancarotta distrattiva.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è una valutazione di merito che, se adeguatamente motivata e non contraddittoria, è difficilmente sindacabile in Cassazione; l'incensuratezza da sola non basta per ottenere l'attenuante.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione probatoria dei fatti già accertati in primo e secondo grado se la motivazione dei giudici di merito li ha adeguatamente trattati e motivati.
  • La responsabilità penale per reati fallimentari non è esclusa dalla circostanza che il fallimento sia stato anche causato da un credito non riscosso da terzi; rilevano le condotte interne di distrazione e la gestione contabile.

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