Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28570/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'affidamento in prova al servizio sociale e disposto la detenzione domiciliare. Il ricorrente denunciava principalmente la violazione del diritto di difesa perché, pur essendo stato autorizzato il collegamento telematico e avendo il difensore di fiducia comunicato l'indirizzo e-mail richiesto, l'ufficio giudiziario non avrebbe effettuato il collegamento, sostituendo il difensore di fiducia con uno d'ufficio e procedendo senza la partecipazione effettiva del difensore nominato. Sono stati altresì lamentati vizi nella valutazione della idoneità al trattamento (art. 47 L. 354/1975) e carenze nella motivazione circa il pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'assenza del difensore di fiducia fosse giustificabile in ragione della mancata attuazione del collegamento telematico autorizzato e che ciò integrasse la violazione dell'art. 666, comma 3, c.p.p., con conseguente nullità assoluta dell'attività svolta e dell'ordinanza ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p. Gli altri motivi sono stati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio (annullamento con rinvio).

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la mancata attuazione del collegamento telematico, pur essendo stato autorizzato e predisposto dal difensore, equivalga alla mancata comunicazione e integri la violazione della norma che garantisce la partecipazione del difensore, determinando la nullità dell'udienza.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La violazione della obbligatorietà della presenza del difensore nei casi previsti comporta la nullità di ordine generale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La nullità assoluta degli atti e della deliberazione è stata configurata sulla base delle lett. c) richiamate dalla Corte.

  • art. 21 R.D. 267/1942

    Norma incriminatrice richiamata nella sentenza di condanna di primo grado; citata per riferimento al reato per cui è stato emesso l'ordine di esecuzione.

  • art. 223 R.D. 267/1942

    Ulteriore norma richiamata nella condanna di primo grado; citata come parte del capo di imputazione originario.

  • art. 24 Cost.

    Rilevata nella denuncia di violazione del diritto di difesa: la Corte ha fondato la tutela procedurale sul principio costituzionale della difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a presidio del giusto processo e del contraddittorio: la tutela del diritto di difesa trova fondamento anche in questa norma costituzionale.

  • art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354

    Norma sulla valutazione dell'affidamento in prova e dei requisiti per le misure alternative; la censura riguardava la valutazione del Tribunale di sorveglianza sull'idoneità del ricorrente, ma tale motivo è stato assorbito.

  • disp. att. art. 173 cod. proc. pen.

    Richiamata per la forma dei motivi di ricorso; indicazione procedurale relativa alla motivazione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • L'autorizzazione alla partecipazione telematica e la comunicazione da parte del difensore degli estremi per il collegamento sono elementi che il giudice non può disattendere: la mancata attuazione del collegamento da parte dell'ufficio rende giustificabile l'assenza del difensore e può determinare la nullità assoluta dell'udienza.
  • La presenza di un difensore d'ufficio non sempre supplisce all'assenza del difensore di fiducia quando tale assenza è dovuta a omissioni dell'ufficio giudiziario; il diritto di difesa del soggetto impone che, in caso di problemi tecnici o organizzativi, si valuti il rinvio piuttosto che procedere e sostituire il difensore.
  • Le violazioni delle garanzie procedurali previste per l'esecuzione (art. 666 c.p.p.) possono comportare la nullità rilevabile in ogni stato e grado e l'annullamento dell'atto impugnato con rinvio per nuovo giudizio.
  • Nelle richieste di misure alternative l'organo giudicante deve fornire motivazioni chiare e coerenti circa il pericolo di recidiva e l'idoneità al trattamento; carenze in tal senso possono essere oggetto di censura, anche se in questo caso il profilo procedurale ha assorbito le questioni di merito.
  • È opportuno, in presenza di udienze telematiche, che le cancellerie adottino procedure fari e verifiche tecniche preventive per garantire il diritto di difesa e evitare nullità processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.