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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05031/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal recesso per giusta causa comunicato da una compagnia assicurativa a una società di agenzia in data 11 gennaio 2012, in relazione a una serie di operazioni di "storno" su tre polizze, qualificate come disdetta per non accettazione del premio, con successivo riaccredito di sconti per un importo complessivo rilevante. In primo grado era stata esclusa la giusta causa e riconosciuti all'agente vari emolumenti previsti dall'Accordo Nazionale Agenti 2003. La Corte d'appello ha invece ritenuto provata la giusta causa, valorizzando la gestione operativa esclusiva delle polizze in capo all'agenzia, la reiterazione delle operazioni e l'obbligo dell'agente di controllare i riaccrediti anomali. Con il ricorso per cassazione la società di agenzia ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo: la tracciatura nel sistema informatico degli operatori che avevano materialmente eseguito le operazioni, che avrebbe consentito di individuare i responsabili e dimostrare l'estraneità dell'agenzia; ha inoltre censurato il mancato rilievo del fatto che la compagnia non avesse indicato i nominativi degli operatori pur potendoli risalire dal sistema.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o di argomenti difensivi. Nel caso concreto, la sentenza d'appello aveva già accertato in fatto che le operazioni erano ascrivibili all'agenzia, che aveva la gestione esclusiva delle polizze e che comunque avrebbe dovuto accorgersi degli indebiti riaccrediti e svolgere i controlli necessari, indipendentemente dall'identificazione dei singoli operatori. Inoltre, la Corte ha rilevato che la tesi del complotto era stata espressamente esaminata e respinta dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. a favore della controricorrente e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta la mancata valutazione di elementi istruttori o di argomentazioni difensive.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa nel procedimento camerale accelerato; la conformità tra proposta del consigliere e decisione finale comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal richiamo all'art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale secondo il rito accelerato previsto per la definizione in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. la Corte applica la sanzione per abuso del processo con condanna equitativa a favore della controparte e ulteriore somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La soccombenza comporta l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se indica un fatto storico specifico, decisivo e realmente omesso dal giudice di merito; non può essere usato per contestare la valutazione delle prove o per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La mancata identificazione dei singoli autori materiali di condotte contestate non integra di per sé vizio di omesso esame, se il giudice di merito ha comunque accertato la riferibilità sostanziale dei fatti alla parte tenuta al controllo e ha fondato la decisione su un autonomo obbligo di vigilanza.
  • Quando il giudice di merito ha espressamente esaminato una specifica tesi difensiva, come quella del complotto o dell'errore del sistema, non sussiste il vizio di omesso esame anche se la parte ritenga insufficiente o non convincente la motivazione.
  • Nel rapporto di agenzia, la parte che gestisce operativamente le polizze e i relativi riaccrediti non può sottrarsi alla responsabilità per operazioni anomale invocando in astratto la possibile anomalia del sistema, se era comunque in grado di rilevarle con l'ordinaria diligenza e doveva attivare i necessari controlli.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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