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Ordinanza

Ordinanza n. 11585/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'ottemperanza della sentenza n. 17505/2025 del 13/10/2025, pronunciata dal TAR Lazio - Sede di Roma, Sezione Quinta Bis;

Giustizia amministrativa202605069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 17505/2025, oggetto della domanda di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 17505/2025 del TAR Lazio, Sezione Quinta bis. Il Ministero dell’Interno, intimato, non si è costituito. Il Collegio ha rilevato che la notificazione telematica del ricorso introduttivo era stata eseguita soltanto presso la sede del Ministero e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege. È stato quindi disposto il rinnovo della notificazione. La ricorrente è stata inoltre onerata di dimostrare la ritualità della notificazione telematica mediante deposito della copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, in formato di documento informatico.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha ordinato il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo, assegnando alla ricorrente il termine del 24 luglio 2026 per provvedervi. Ha precisato che la parte dovrà depositare la copia completa del messaggio PEC consegnato, come documento informatico, per comprovare la ritualità della notificazione telematica. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 3 e 4, d.P.C.M. n. 40/2016

    recante le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico

    La ritualità della notificazione telematica deve essere provata mediante il deposito della copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, sotto forma di documento informatico.

  • d.P.C.S. 28 luglio 2021 e successive modificazioni

    Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico

    Ha incorporato le disposizioni tecniche già contenute nell’art. 14, commi 3 e 4, d.P.C.M. n. 40/2016.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    È richiamata quale riferimento per disporre il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione è domiciliata ex lege presso l’Avvocatura dello Stato, la notificazione del ricorso deve essere eseguita anche presso l’Avvocatura competente; la notificazione effettuata soltanto presso la sede dell’amministrazione non è sufficiente e può rendere necessario il rinnovo della notificazione.
  • Nel processo amministrativo telematico, la parte che intende dimostrare la ritualità della notificazione deve depositare la copia completa del messaggio PEC consegnato, sotto forma di documento informatico, secondo le regole tecniche applicabili.
  • La disposizione del rinnovo della notificazione e la fissazione di una nuova camera di consiglio costituiscono attività interlocutorie e non comportano una decisione sul merito della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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