Ordinanza n. 11585/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'ottemperanza della sentenza n. 17505/2025 del 13/10/2025, pronunciata dal TAR Lazio - Sede di Roma, Sezione Quinta Bis;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 17505/2025, oggetto della domanda di ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 17505/2025 del TAR Lazio, Sezione Quinta bis. Il Ministero dell’Interno, intimato, non si è costituito. Il Collegio ha rilevato che la notificazione telematica del ricorso introduttivo era stata eseguita soltanto presso la sede del Ministero e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege. È stato quindi disposto il rinnovo della notificazione. La ricorrente è stata inoltre onerata di dimostrare la ritualità della notificazione telematica mediante deposito della copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, in formato di documento informatico.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha ordinato il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo, assegnando alla ricorrente il termine del 24 luglio 2026 per provvedervi. Ha precisato che la parte dovrà depositare la copia completa del messaggio PEC consegnato, come documento informatico, per comprovare la ritualità della notificazione telematica. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 14, commi 3 e 4, d.P.C.M. n. 40/2016
recante le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico
La ritualità della notificazione telematica deve essere provata mediante il deposito della copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, sotto forma di documento informatico.
d.P.C.S. 28 luglio 2021 e successive modificazioni
Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico
Ha incorporato le disposizioni tecniche già contenute nell’art. 14, commi 3 e 4, d.P.C.M. n. 40/2016.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
È richiamata quale riferimento per disporre il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione è domiciliata ex lege presso l’Avvocatura dello Stato, la notificazione del ricorso deve essere eseguita anche presso l’Avvocatura competente; la notificazione effettuata soltanto presso la sede dell’amministrazione non è sufficiente e può rendere necessario il rinnovo della notificazione.
- Nel processo amministrativo telematico, la parte che intende dimostrare la ritualità della notificazione deve depositare la copia completa del messaggio PEC consegnato, sotto forma di documento informatico, secondo le regole tecniche applicabili.
- La disposizione del rinnovo della notificazione e la fissazione di una nuova camera di consiglio costituiscono attività interlocutorie e non comportano una decisione sul merito della domanda di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →