Ordinanza n. 1223/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) il decreto dipartimentale n. 4417 del 28.11.2025, pubblicato il 02.12.2025, di approvazione delle graduatorie finali del concorso pubblico per titoli sportivi e culturali a 7 posti per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la quale veniva dichiarata vincitrice la sig.ra -OMISSIS-, candidata collocata al primo posto della disciplina nuoto, specialità 50 farfalla (vasca lunga), sesso femminile; 2) la comunicazione prot. n. 679 del 07/01/2026 della DCRISUM - Direzione Centrale per le Risorse Umane; 3) il provvedimento adottato dalla Commissione medica in favore dell'atleta -OMISSIS-, di accertamento del possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio, allo stato non ancora noto nel suo contenuto, nonostante istanza di accesso agli atti, laddove ha riconosciuto alla stessa il possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dall’art. 3 del D.M. 20.04.2022 n. 74; 3) il bando di concorso D.D. n. 3341 del 3 settembre 2025 nella parte in cui non ha previsto il ricorso ai criteri stabiliti dal D.M. 4.11.2019, n. 166 per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio degli atleti concorrenti; 4) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti, ivi compresi i verbali della Commissione Esaminatrice, i verbali della Commissione Medica ed ogni altro atto idoneo a ledere la posizione della ricorrente, mai comunicati e, allo stato, non noti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti relativi all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale della candidata dichiarata vincitrice nel concorso per atleti dei Vigili del fuoco Fiamme Rosse
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria finale, la comunicazione della Direzione Centrale per le Risorse Umane, il provvedimento della Commissione medica relativo all'idoneità della candidata controinteressata, nonché il bando nella parte in cui non avrebbe previsto l'applicazione dei criteri del D.M. n. 166/2019. Ha dedotto, inoltre, l'illegittimità degli ulteriori atti presupposti e connessi, inclusi i verbali della Commissione esaminatrice e della Commissione medica, non conosciuti nonostante un'istanza di accesso. In sede cautelare, la questione centrale ha riguardato l'adeguatezza degli accertamenti svolti sulla controinteressata per verificare non soltanto l'idoneità all'attività sportiva natatoria, ma l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio. Il verbale della Commissione medica si è limitato ad attestare genericamente l'idoneità dopo le visite e la valutazione degli accertamenti, senza specificare la tipologia degli esami eseguiti. Dalla relazione ministeriale è emerso che la Commissione avrebbe limitato gli accertamenti a quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del D.M. n. 74/2022. La ricorrente ha contestato, in particolare, l'omesso esame audiometrico, ritenuto non previsto da tale disposizione ma potenzialmente necessario alla verifica dell'idoneità al servizio secondo il bando.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti per un riesame motivato della posizione della controinteressata quanto all'idoneità fisica al servizio. Il Collegio ha rilevato, da un lato, l'insufficiente specificazione nel verbale della Commissione medica degli esami concretamente svolti e, dall'altro, la possibile omissione dell'esame audiometrico. Ha ritenuto che il requisito previsto dal bando fosse l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, non la sola idoneità all'attività sportiva, anche considerando che l'art. 133 del d.lgs. n. 217/2005 contempla il transito nel ruolo tecnico-professionale del personale che perda l'idoneità sportiva ma conservi quella al servizio. L'amministrazione dovrà quindi procedere a un riesame motivato della posizione della controinteressata alla luce dei motivi di ricorso. Il prosieguo cautelare è stato fissato al 23 giugno 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda cautelare della ricorrente.
art. 3, comma 2, D.M. n. 74/2022
Individua gli accertamenti medici ai quali la Commissione ha dichiarato di essersi limitata; il TAR ha ritenuto necessario verificare se tali accertamenti fossero sufficienti rispetto al requisito di idoneità al servizio previsto dal bando.
art. 2, comma 1, n. 3, del bando di concorso
idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio
Il requisito di ammissione riguarda l'idoneità al servizio, non soltanto l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva natatoria.
art. 133 d.lgs. n. 217/2005
Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo Vigili del fuoco - Fiamme Rosse che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale
La distinzione normativa tra idoneità sportiva e idoneità al servizio conferma la rilevanza autonoma della verifica dell'idoneità al servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il bando di un concorso per l'accesso a un ruolo pubblico richiede l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, la verifica non può essere limitata alla sola idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva o funzionale oggetto della selezione.
- Il verbale di una commissione medica concorsuale deve indicare, almeno in modo verificabile, gli accertamenti svolti e le relative risultanze; una generica attestazione di idoneità può non essere sufficiente a dimostrare il corretto esercizio della funzione valutativa.
- La Commissione medica deve interpretare gli accertamenti previsti dalla disciplina speciale alla luce del requisito complessivo stabilito dal bando: l'eventuale mancata previsione di uno specifico esame nella disposizione regolamentare non esclude che esso possa essere necessario per accertare l'idoneità al servizio richiesta dalla lex specialis.
- La distinzione normativa tra idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva e idoneità al servizio rende necessario verificare autonomamente entrambe quando il bando richieda l'idoneità al servizio.
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