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Sentenza

Sentenza n. 1417/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 567/2024 emessa dal Tribunale di Trapani - Sez. Lavoro - in data 09/10/2024.

Giustizia amministrativa202501812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento di € 500,00 per il bonus "Carta del Docente" relativo all'anno scolastico 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani - Sezione Lavoro, che aveva disposto in suo favore il pagamento di € 500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" ai sensi dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Ha chiesto anche il pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma senza dedurre specifiche ragioni difensive.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria il 6 ottobre 2025, e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata all'amministrazione il 9 ottobre 2024. Nel merito, ha accolto la domanda quanto alla sorte capitale e ha ordinato al Ministero di pagare € 500,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha respinto la richiesta di interessi legali, perché la sentenza ottemperanda non aveva disposto alcunché al riguardo e il giudice dell'ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato e delle altre pronunce esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del bonus "Carta del Docente" riconosciuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza dei decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, anche quando la condanna riguarda il pagamento di una somma di denaro da parte di una pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare esclusivamente l'esecuzione del contenuto del giudicato e non può riconoscere accessori, come gli interessi legali, non attribuiti dalla sentenza da eseguire.
  • Prima di proporre l'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La regola per cui il commissario ad acta non percepisce un compenso ulteriore, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne diverse da quelle disciplinate dalla l. n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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