Cassazione Penale, Ordinanza n. 32411/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., rilevando l'aspecificità del motivo di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo inammissibile per genericità, poiché formulato in termini meramente assertivi e privo della necessaria specificità critica rispetto alla motivazione della decisione impugnata. In particolare, il motivo non realizzava il necessario confronto con le argomentazioni sviluppate dal giudice del gravame.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la carenza di specificità del motivo va apprezzata con riguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione
La Corte applica la previsione che sanziona con l'inammissibilità i motivi di impugnazione privi della necessaria specificità critica e non correlati alla motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una censura meramente assertiva e non si confronti puntualmente con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di impugnazione richiede una correlazione critica tra le doglianze formulate e la motivazione della decisione censurata; la mera riproposizione assertiva di censure su violazione di legge o vizio di motivazione non soddisfa tale requisito.
Come è indicizzato
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