Cassazione Civile, Ordinanza n. 00052/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società in liquidazione per il compenso residuo, in privilegio, per l'attività di attestatore svolta in una precedente procedura di concordato preventivo della società debitrice. La curatela e i giudici di merito avevano contestato il credito sul presupposto che il professionista fosse inadempiente all'incarico: avrebbe attestato in modo apodittico la fattibilità e la veridicità dei dati del piano, limitandosi a recepire le perizie di stima predisposte dai tecnici della debitrice, senza svolgere un'autonoma verifica critica; inoltre, dopo i rilievi del tribunale sulla non credibilità della prima impostazione del piano, avrebbe aderito a una nuova e radicalmente diversa valorizzazione del compendio immobiliare, funzionale a sostenere la qualificazione del concordato come in continuità. Il ricorso per cassazione denunciava: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il tribunale non avesse considerato che nell'attestazione era stato rilevato che un immobile non era di proprietà della società ma era in leasing; (2) motivazione apparente o mancante, perché il tribunale avrebbe valutato separatamente perizia e integrazioni anziché unitariamente; (3) violazione di legge e ulteriore difetto di motivazione, perché la diversità delle stime sugli stessi immobili non implicherebbe di per sé inattendibilità e perché il giudice di merito avrebbe omesso di spiegare le ragioni dell'inattendibilità delle stime.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e non autosufficiente, perché non riportava in modo puntuale il contenuto del documento su cui si fondava la censura e mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la motivazione del tribunale era effettivamente esistente, ampia e comprensibile, e la doglianza tendeva solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia per la mancata specifica indicazione delle norme asseritamente violate, sia perché le censure non colpivano la reale ratio decidendi: il tribunale aveva fondato il rigetto sull'inattendibilità dell'attività attestativa e sulla negligenza del professionista nel piegare le proprie valutazioni alle esigenze della procedura, non sulla mera differenza astratta tra stime tecniche. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la veridicità dei dati aziendali deve sussistere al momento della proposta e non può essere sanata da una nuova attestazione successiva se quella originaria era carente.
Norme richiamate
art. 2751-bis n. 2 c.c.
Richiamato come base del privilegio invocato dal professionista per il credito da attività professionale.
art. 162 l. fall.
Il tribunale può verificare l'ammissibilità del concordato e, se emergono criticità sui dati o sulla fattibilità, può muovere rilievi che incidono sulla procedura.
art. 98 l. fall.
Norma del reclamo/opposizione allo stato passivo utilizzata per contestare il rigetto del credito professionale.
art. 173 l. fall.
È richiamato il principio per cui, se manca la veridicità dei dati al momento della proposta, può essere disposta la revoca dell'ammissione, restando irrilevante una nuova attestazione successiva.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non la rivalutazione di singoli elementi probatori o del contenuto dei documenti.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e delle ragioni del contrasto.
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta che sia ritenuta errata dal ricorrente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo, il credito del professionista può essere escluso quando l'attività svolta risulti gravemente negligente o inadempiente rispetto agli obblighi dell'incarico, specie se l'attestazione è apodittica e non è sorretta da autonoma verifica critica dei dati utilizzati.
- L'attestatore che non possieda competenze tecniche per stimare direttamente i beni può avvalersi di perizie di terzi, ma deve comunque controllarne criticamente i criteri e i risultati; la mera recezione acritica delle stime non è sufficiente ad assolvere l'incarico.
- Nel concordato preventivo, la veridicità dei dati aziendali deve essere verificata con riferimento al momento della proposta e non può essere fatta dipendere dalla tipologia di concordato che si intende sostenere o da successive rettifiche strumentali della valutazione.
- La diversità di stime tecniche sul medesimo bene non impone di per sé di accoglierne una acriticamente; tuttavia il giudice può valorizzare la loro incongruenza come indice di inattendibilità dell'attività professionale se il professionista non spiega i criteri adottati e non effettua autonome verifiche.
- In cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione dei documenti o delle prove: occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso e realmente omesso dal giudice di merito.
- La censura per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme violate e non confronta in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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