Sentenza del 25/09/2015 n. 19058 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF relativo al reddito di partecipazione imputato ad A.F.M. per l'anno 2002. La CTR aveva ritenuto che la presunzione di attribuzione ai soci degli utili della società di persone operasse solo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e non dei soci accomandanti, i quali avrebbero potuto dimostrare la propria estraneità alla gestione sociale. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari, ossia la società e tutti i soci interessati.
La decisione
La Corte non ha deciso nel merito la questione relativa all'imputazione del reddito al socio accomandante. Ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la nullità assoluta dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Lecco per una nuova decisione, previa partecipazione di tutti i soggetti interessati. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
imputazione dei redditi delle società di persone ai soci
La rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione automatica ai soci sono strettamente collegate, poiché il reddito viene attribuito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
integrazione del contraddittorio
Quando la controversia tributaria riguarda inscindibilmente la società di persone e tutti i soci, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
È richiamata la possibilità di riunire procedimenti connessi riguardanti la medesima fattispecie tributaria, al fine di assicurare una decisione uniforme.
Cass., Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14815
Il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo questioni personali.
Nelle controversie aventi a oggetto il reddito di una società di persone e la sua imputazione ai soci sussiste litisconsorzio necessario originario. La mancata partecipazione di tutti i soggetti determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e alla sua imputazione ai soci, devono normalmente partecipare allo stesso giudizio la società e tutti i soci interessati.
- La mancata integrazione del contraddittorio non comporta soltanto un vizio formale, ma determina la nullità assoluta dell'intero processo e impone la rimessione della causa al primo grado.
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio il difetto di litisconsorzio necessario anche se le parti non lo hanno tempestivamente eccepito.
- La questione sostanziale, come l'applicabilità della presunzione di imputazione degli utili a un socio accomandante, non viene esaminata finché il giudizio non sia correttamente instaurato nei confronti di tutti i soggetti necessari.
- In situazioni analoghe occorre distinguere le questioni comuni alla società e ai soci, che impongono il litisconsorzio necessario, dalle questioni esclusivamente personali del singolo socio, che possono invece essere trattate separatamente.
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