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Direttiva 2010/21

Direttiva 2010/21/UE della Commissione, del 12 marzo 2010 , che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE introducendo condizioni più restrittive per l’uso di clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid. Le misure rispondono a segnalazioni di perdite di colonie di api da miele collegate a rilasci accidentali e a impieghi impropri, soprattutto nel trattamento delle sementi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 ottobre 2010 e applicarle dal 1° novembre 2010, con eventuale revisione o revoca delle autorizzazioni esistenti entro la stessa data.

Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per introdurre disposizioni specifiche e misure di attenuazione dei rischi relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, in particolare per la protezione delle api.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione all’attuazione della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari e, in concreto, alle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid. Incide sulle disposizioni nazionali di recepimento e, se necessario, sulle autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. Il fulcro è il trattamento delle sementi e, più in generale, gli impieghi autorizzati come insetticidi, con particolare attenzione alla tutela degli organismi non bersaglio, soprattutto le api da miele; per imidacloprid si menzionano anche i volatili.

Modifica della disciplina UE sui prodotti fitosanitari contenenti neonicotinoidi e fipronil

La direttiva 2010/21/UE della Commissione interviene sulla direttiva 91/414/CEE, che disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, introducendo disposizioni specifiche per clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid. Il provvedimento nasce dal fatto che diversi Stati membri hanno segnalato rilasci accidentali di tali sostanze, associati a perdite consistenti di colonie di api da miele; da qui l’esigenza di rafforzare le misure di prevenzione e di attenuazione dei rischi.

Finalità e razionale della misura

La Commissione evidenzia che tali sostanze attive sono state incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE con precedenti direttive di modifica, ma che gli incidenti segnalati hanno mostrato criticità, soprattutto nell’impiego inopportuno nel trattamento delle sementi. La nuova disciplina mira quindi a prevenire il ripetersi di incidenti e a rafforzare la protezione degli organismi non bersaglio, in particolare delle api da miele.

Ambito di applicazione sostanziale

La direttiva non sostituisce integralmente il regime autorizzativo, ma modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE per specificare le condizioni di impiego delle quattro sostanze. Il tratto comune è che gli impieghi possono essere autorizzati solo come insetticidi; per fipronil, in modo ancora più restrittivo, solo come insetticida nel trattamento delle sementi. Per clothianidin, tiametoxam e imidacloprid è prevista anche l’ipotesi dell’uso come trattamento delle sementi, ma subordinata a cautele tecniche, organizzative e di monitoraggio.

Obblighi tecnici per il trattamento delle sementi

Per tutte le sostanze considerate, la direttiva richiede che la copertura del tegumento delle sementi avvenga solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Tali strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili per ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, il loro immagazzinamento e trasporto.

Inoltre, devono essere impiegate attrezzature di semina adeguate per:

  • garantire un’elevata incorporazione nel terreno;
  • ridurre al minimo le perdite;
  • contenere il rilascio di polveri.

Misure di tutela delle api da miele e monitoraggio

La direttiva impone agli Stati membri di assicurare che le sementi trattate rechino un’etichetta con l’indicazione del trattamento e con le misure di attenuazione dei rischi previste dall’autorizzazione. È inoltre richiesto che le condizioni di autorizzazione, in particolare per le applicazioni a spruzzatura, includano ove necessario misure di protezione delle api da miele.

Un ulteriore elemento centrale è l’introduzione di programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele alle sostanze attive in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come necessario. Per l’imidacloprid la motivazione normativa richiama espressamente anche la protezione dei volatili.

Differenze tra le sostanze interessate

Per il clothianidin e il tiametoxam la parte A delle rispettive voci nell’allegato I viene sostituita con testo sostanzialmente identico, che consente l’uso unicamente come insetticida e introduce regole dettagliate per il trattamento delle sementi e per il monitoraggio.

Per il fipronil, la formulazione è più restrittiva: possono essere autorizzati solo impieghi come insetticida nel trattamento delle sementi. Inoltre, viene eliminato un passaggio della parte B relativo all’impiego di attrezzature che garantiscano un’elevata incorporazione nel terreno e riducano le perdite durante l’applicazione.

Per l’imidacloprid valgono condizioni analoghe a quelle di clothianidin e tiametoxam, con l’aggiunta nella motivazione del riferimento ai volatili. Anche qui viene eliminato un passaggio della parte B relativo alla protezione delle api da miele, in particolare per le applicazioni a spruzzatura.

Recepimento, applicazione e autorizzazioni esistenti

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 ottobre 2010 e applicarle dal 1° novembre 2010. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle norme nazionali e una tavola di concordanza.

Se necessario, gli Stati membri devono modificare o ritirare entro il 31 ottobre 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate, in conformità alla direttiva 91/414/CEE. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Implicazioni pratiche per operatori e consulenti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agrochimico o agricolo, il punto centrale è che la direttiva non si limita a un rinvio formale alla normativa nazionale, ma impone un risultato preciso: rafforzare il controllo autorizzativo e introdurre misure tecniche e di monitoraggio per la tutela delle api e degli altri organismi non bersaglio. Le imprese devono quindi verificare la conformità delle autorizzazioni, delle etichette, delle modalità di trattamento delle sementi e delle procedure di monitoraggio rispetto alle nuove prescrizioni applicabili dal 1° novembre 2010.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 91/414/CEE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2010/21/UE. La finalità è inserire disposizioni specifiche per le quattro sostanze attive già incluse nell’allegato I con precedenti direttive di esecuzione.

Recepimento nazionale e decorrenza

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 ottobre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con comunicazione immediata alla Commissione del testo e della tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1° novembre 2010. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Autorizzazioni esistenti

L’articolo 3 prevede che, se necessario e conformemente alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modifichino o ritirino entro il 31 ottobre 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid.

Clothianidin: condizioni specifiche

Per la riga 123 dell’allegato I, il clothianidin può essere autorizzato unicamente come insetticida. Per il trattamento delle sementi sono richieste strutture specializzate che applichino le migliori tecniche disponibili per ridurre il rilascio di polveri durante applicazione, immagazzinamento e trasporto, nonché attrezzature di semina idonee a garantire elevata incorporazione nel terreno e a minimizzare perdite e polveri. Gli Stati membri devono assicurare etichette delle sementi trattate con indicazione del trattamento e delle misure di attenuazione dei rischi, condizioni di autorizzazione con misure protettive per le api da miele ove necessario, e programmi di monitoraggio dell’esposizione effettiva in aree molto utilizzate da api bottinatrici o apicoltori.

Tiametoxam: condizioni specifiche

Per la riga 142 dell’allegato I, il tiametoxam può essere autorizzato unicamente come insetticida. Per il trattamento delle sementi si applicano le stesse prescrizioni tecniche e organizzative previste per il clothianidin: uso di strutture specializzate, migliori tecniche disponibili per contenere le polveri, attrezzature di semina adeguate, etichettatura delle sementi trattate, misure di attenuazione dei rischi nelle condizioni di autorizzazione e programmi di monitoraggio per le api da miele.

Fipronil: condizioni specifiche

Per la riga 163 dell’allegato I, il fipronil può essere autorizzato solo come insetticida nel trattamento delle sementi. Le strutture di trattamento devono ridurre il rilascio di polveri con le migliori tecniche disponibili e vanno usate attrezzature di semina adeguate. Gli Stati membri devono garantire l’etichettatura delle sementi trattate e l’introduzione di programmi di monitoraggio per l’esposizione delle api da miele in aree molto utilizzate da api bottinatrici o apicoltori. Viene inoltre eliminato un riferimento, nella parte B, all’impiego di attrezzature che garantiscano un’elevata incorporazione nel terreno e riducano le perdite durante l’applicazione.

Imidacloprid: condizioni specifiche

Per la riga 222 dell’allegato I, l’imidacloprid può essere autorizzato unicamente come insetticida. Per il trattamento delle sementi, oltre alle misure tecniche per limitare la dispersione di polveri e favorire l’incorporazione nel terreno, gli Stati membri devono assicurare etichette delle sementi trattate, misure di attenuazione dei rischi nelle condizioni di autorizzazione, in particolare per le applicazioni a spruzzatura, e programmi di monitoraggio dell’esposizione delle api da miele. La motivazione esplicita comprende anche la protezione dei volatili. Viene altresì eliminato un passaggio della parte B relativo alla protezione delle api da miele nelle applicazioni a spruzzatura.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturatutela dell’ambienteprotezione degli animalisicurezza alimentare

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