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Direttiva 2010/22

Direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010 , che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE e 87/402/CEE nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/25/CE e 2003/37/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/22/UE della Commissione aggiorna per motivi di progresso tecnico varie direttive UE concernenti i trattori agricoli o forestali. Le modifiche riguardano soprattutto le prescrizioni tecniche e le prove per i dispositivi di protezione contro il capovolgimento, i comandi esterni della PTO, i simboli dei comandi, le schede informative di omologazione e i riferimenti ai codici OCSE. È inoltre aggiornato il sistema di marcatura dei limiti emissivi della direttiva 2000/25/CE. La direttiva impone agli Stati membri un termine di recepimento entro il 30 aprile 2011, con applicazione generale dal 1° maggio 2011, salvo alcune disposizioni già efficaci dalla data di entrata in vigore.

Adeguamento tecnico delle norme UE di omologazione dei trattori agricoli o forestali e dei relativi dispositivi di protezione, comandi ed emissioni, mediante aggiornamento di riferimenti OCSE e precisazioni tecniche.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri in relazione all’omologazione CE dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche connesse. Incide in particolare sulle prescrizioni tecniche per dispositivi di protezione contro il capovolgimento, accessi e uscite di emergenza, comandi della PTO, e requisiti sulle emissioni dei motori destinati alla propulsione dei trattori. Non introduce un regime autonomo per gli operatori economici, ma modifica direttive settoriali già esistenti, che dovranno essere applicate dagli Stati membri nell’ambito delle procedure di omologazione e controllo tecnico.

Direttiva 2010/22/UE della Commissione: adeguamento tecnico dell’omologazione dei trattori agricoli o forestali

La direttiva interviene come atto di aggiornamento tecnico di un quadro normativo già esistente in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali e dei relativi dispositivi di sicurezza. Il suo scopo principale è armonizzare alcune prescrizioni con il progresso tecnico e con i più recenti codici OCSE richiamati dal diritto UE.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di chiarire e precisare vari aspetti delle direttive settoriali: definizione delle uscite di emergenza, sicurezza dei comandi esterni della PTO, utilizzo di pittogrammi ISO, coerenza delle norme sulle emissioni con i nuovi limiti di fase e maggiore chiarezza delle schede informative. Viene inoltre evidenziata l’opportunità di aggiornare i riferimenti ai codici OCSE e di incorporare i testi pertinenti per ragioni di certezza del diritto.

Ambito di applicazione

La direttiva si rivolge agli Stati membri e opera per il tramite della modifica di direttive già vigenti sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi, delle macchine intercambiabili trainate e dei sistemi/componenti/entità tecniche connesse. I destinatari indiretti sono quindi costruttori, laboratori di prova e autorità competenti in materia di omologazione CE, nei limiti in cui applicano le direttive modificate.

Modifiche alla direttiva 80/720/CEE

La modifica riguarda l’allegato I della direttiva 80/720/CEE. È precisato che qualsiasi finestrino di dimensioni sufficienti può essere designato come uscita di emergenza, purché sia dotato di vetro frangibile che possa essere rotto con un apposito strumento presente in cabina. È inoltre escluso che il vetro indicato nelle appendici 3, 4, 5, 6 e 7 dell’allegato III B della direttiva 89/173/CEE sia considerato vetro frangibile ai fini della direttiva.

Modifiche alle direttive 86/298/CEE e 87/402/CEE: dispositivi anti-ribaltamento per trattori a carreggiata stretta

Le due direttive sono completamente aggiornate nei richiami al codice OCSE applicabile (codice 7 per la 86/298/CEE e codice 6 per la 87/402/CEE, entrambi della decisione C(2008) 128 dell’ottobre 2008). Le nuove formulazioni definiscono in modo puntuale il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (ROPS), la carreggiata, l’interasse, il punto indice del sedile (SIP), la zona libera e la regolazione del sedile nelle prove.

Sono poi disciplinate in modo dettagliato le prove di resistenza:

  • prove dinamiche con massa pendolare;
  • prove statiche con carico orizzontale;
  • prove di schiacciamento anteriore e posteriore;
  • prove supplementari in caso di rotture o incrinature;
  • prove di sovraccarico quando la curva forza/deformazione lo richiede.

I criteri di accettazione impongono, tra l’altro, che il dispositivo non penetri nella zona libera, che quest’ultima resti protetta dal dispositivo durante le prove, che la deformazione elastica resti sotto 250 mm e che nessun accessorio crei pericoli per il conducente. Sono inoltre previste condizioni particolari per i trattori con posto di guida reversibile e per i sedili aggiuntivi.

Estensioni tecniche, prove e limiti di variazione

Le direttive aggiornate disciplinano anche l’estensione tecnica dei risultati di prova ad altri tipi di trattore o a versioni modificate del dispositivo di protezione. In taluni casi è possibile evitare nuove prove complete, purché il dispositivo, il metodo di fissaggio, i componenti strutturali e la posizione del sedile restino sostanzialmente invariati. Nei casi di modifica più rilevante è ammessa una prova di convalida, con limiti di variazione di norma entro il ± 7 % rispetto ai risultati originari; viene inoltre previsto un limite massimo di cinque estensioni senza nuova convalida, salvo alcune ipotesi specifiche.

Funzionamento a basse temperature

Entrambe le direttive sui ROPS includono una disciplina per i dispositivi dichiarati idonei a temperature basse. Il costruttore deve fornire dati da inserire nel verbale di prova e devono essere rispettate prescrizioni minime sui bulloni, sui dadi, sugli elettrodi di saldatura e sui materiali in acciaio. È richiesto un determinato livello minimo di energia d’urto secondo la prova Charpy con intaglio a V, con tabelle dettagliate per diverse dimensioni di provino e temperature di prova (-30 °C e -20 °C).

Modifiche alla direttiva 86/415/CEE: comandi e PTO

La direttiva interviene sull’allegato II della direttiva 86/415/CEE, specificando che il meccanismo di sollevamento idraulico dell’aggancio a tre punti deve essere azionato mediante comandi che funzionano secondo il principio dell’azione mantenuta. Viene poi aggiunto un nuovo punto dedicato ai comandi della presa di forza (PTO):

  • non deve essere possibile avviare il motore con la PTO inserita;
  • i comandi esterni devono essere collocati in una posizione sicura;
  • devono evitare azionamenti involontari;
  • il comando di avviamento deve funzionare secondo l’azione mantenuta almeno per i primi tre secondi;
  • il comando di arresto deve essere sempre prevalente;
  • non è ammessa interazione tra comando PTO esterno e comando PTO dal sedile dell’operatore.

Sono inoltre ammessi, in alternativa, specifici simboli ISO per alcuni comandi, come indicato nell’allegato III della direttiva modificata.

Modifica alla direttiva 2000/25/CE: codifica delle fasi emissive

L’allegato I, appendice 4, punto 1, sezione 2, è sostituito per aggiornare il sistema di designazione delle fasi emissive. La numerazione corrisponde ora alle lettere:

  • A per fase I;
  • B per fase II;
  • C per fase IIIA;
  • D per fase IIIB;
  • E per fase IV.

Modifiche alla direttiva 2003/37/CE: schede informative e verbali di prova

La direttiva 2003/37/CE è modificata per rendere più chiari alcuni dati delle schede informative dell’allegato I, modello A. In particolare, sono precisate le voci relative a:

  • masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili;
  • posizione del punto di attacco;
  • dimensioni fuori tutto del trattore, compreso il dispositivo di attacco.

È inoltre aggiornato il riferimento normativo della nota 15 alla norma ISO 612/-6.8:1978. Nell’allegato II, capitolo B, parte II.C, la dicitura “test bulletin” è sostituita con “test report” nella versione inglese. La nota sui verbali di prova è riscritta per richiedere la conformità alla decisione OCSE C(2008) 128, mantenendo validi i verbali conformi alla decisione C(2000) 59, come modificata da C(2005) 1, ma imponendo che i nuovi verbali si basino sulla nuova versione dei codici.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali si applicano dal 1° maggio 2011, salvo l’articolo 5, che si applica dalla data di entrata in vigore della direttiva. Quest’ultima entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Profili pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore, la direttiva ha rilievo soprattutto sotto tre profili:

  • aggiornamento della documentazione tecnica e dei verbali di prova da utilizzare per l’omologazione;
  • necessità di verificare la conformità dei dispositivi di protezione, dei comandi PTO e delle schede informative ai nuovi standard tecnici;
  • attenzione ai termini di recepimento e alla data di applicazione, per coordinare vendite, omologazioni e aggiornamenti di prodotto con le scadenze europee e nazionali.

Disposizioni principali

Aggiornamento tecnico delle direttive sull’omologazione dei trattori

Gli articoli 1-6 modificano, rispettivamente, le direttive 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE e 2003/37/CE, rinviando agli allegati I-VI della direttiva. Le modifiche servono ad allineare il diritto UE al progresso tecnico e alle versioni aggiornate dei codici OCSE C(2008) 128.

Accessi, uscite di emergenza e finestrini

Nella direttiva 80/720/CEE si chiarisce che qualsiasi finestrino di dimensioni sufficienti può essere designato come uscita di emergenza se dotato di vetro frangibile apribile con apposito strumento in dotazione in cabina. Il vetro delle appendici 3-7 dell’allegato III B della direttiva 89/173/CEE non è considerato vetro frangibile ai fini della direttiva.

Dispositivi di protezione contro il capovolgimento per trattori a carreggiata stretta

Le direttive 86/298/CEE e 87/402/CEE sono riscritte richiamando, con adattamenti, il codice 7 e il codice 6 della decisione OCSE C(2008) 128. Sono aggiornate definizioni, zona libera, prove dinamiche e statiche, criteri di accettazione, tolleranze, prove supplementari, condizioni per estensioni tecniche, requisiti per funzionamento a basse temperature e tabelle di energia d’urto Charpy. Sono previsti limiti di energia e di forza, obblighi di non penetrazione nella zona libera e verifiche sull’elemento fisso posteriore nei dispositivi montati anteriormente.

Comandi della PTO e simboli

Nella direttiva 86/415/CEE è rafforzata la disciplina dei comandi esterni della presa di forza (PTO): non deve essere possibile avviare il motore con la PTO inserita; i comandi devono essere in postazione sicura, anti-azionamento involontario, con azione mantenuta almeno per i primi tre secondi; lo stop deve essere sempre prevalente. Sono inoltre ammessi simboli alternativi ISO 3767-1:1998 e ISO 3767-2:1991 per alcuni comandi.

Aggiornamento delle indicazioni sui limiti emissivi

Nella direttiva 2000/25/CE, allegato I, appendice 4, viene aggiornata la sezione di codifica delle fasi: lettera A per fase I, B per fase II, C per fase IIIA, D per fase IIIB, E per fase IV.

Chiarezza delle schede informative e riferimenti OCSE

Nella direttiva 2003/37/CE sono chiariti alcuni campi delle schede informative, in particolare masse trainabili, posizioni del punto di attacco e dimensioni d’ingombro del trattore. È sostituita la dicitura inglese “test bulletin” con “test report” e sono aggiornati i richiami ai verbali di prova OCSE, riconoscendo validità ai verbali conformi alla decisione C(2000) 59, ma imponendo per i nuovi verbali l’uso della decisione C(2008) 128.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 aprile 2011 e applicarle dal 1° maggio 2011. Fa eccezione l’articolo 5, applicabile dalla data di entrata in vigore della direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno essenziali.

Come è indicizzato

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