Sentenza del 10/04/2017 n. 1633 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - DINIEGO DI CONDONO - Definizione agevolata delle liti pendenti - Pendenza della lite - Presupposti - Cartella di pagamento a seguito di definizione agevolata delle sanzioni - Natura impositiva - Illegittimità del diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego è stato ritenuto illegittimo. La controversia non riguardava una cartella meramente esecutiva di una pretesa ormai definitiva, ma la legittimità della stessa emissione della cartella conseguente alla definizione agevolata delle sanzioni. Pertanto, sussistevano i presupposti per considerare la lite pendente e consentirne la definizione agevolata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego di definizione agevolata sostenendo che la controversia fosse ancora pendente e riguardasse una cartella di pagamento relativa a sanzioni determinate dopo la definizione agevolata delle sole sanzioni prevista dall'art. 16 del d.lgs. 472/1997. La questione era stabilire se la cartella avesse natura meramente esecutiva, riferita a una pretesa già definitivamente consolidata, oppure natura impositiva, tale da rendere la lite definibile.
Norme richiamate
Art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La norma consente la definizione agevolata delle sanzioni e rileva per stabilire la natura e la legittimità della successiva cartella di pagamento. Quando la cartella è collegata alla concreta applicazione di tale definizione, la controversia può avere natura impositiva e non meramente esecutiva.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non è necessariamente un atto meramente esecutivo: occorre verificare se essa presupponga ancora una valutazione sulla debenza o sulla quantificazione della pretesa.
- Se la controversia riguarda la possibilità stessa di emettere la cartella o l'applicazione di una definizione agevolata, la lite può considerarsi pendente e definibile, anche se formalmente l'atto impugnato è una cartella.
- Il diniego di una definizione agevolata è illegittimo quando l'amministrazione qualifica automaticamente la cartella come atto esecutivo senza considerare che la pretesa sanzionatoria deriva da una procedura di definizione ancora rilevante ai fini della controversia.
- Per valutare casi simili occorre esaminare il contenuto sostanziale della lite, non soltanto la denominazione dell'atto impugnato: il punto decisivo è stabilire se la pretesa fosse già definitivamente consolidata oppure ancora oggetto di contestazione.
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