Sentenza n. 919/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento a. - della determinazione del Dirigente Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia n. -OMISSIS-, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 08.04.2021 ed avente ad oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - procedura ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 “Modifica non sostanziale dell'A.I.A. per revamping della Piattaforma” presso la piattaforma di trattamento dei rifiuti solidi urbani sita nel -OMISSIS- (LE) in Località “-OMISSIS-” - proponente -OMISSIS- e con il quale e stata assunta la Determina: “di non assoggettare a valutazione d’impatto ambientale la modifica progettuale presentata da -OMISSIS- con nota del 24.02.2021, acquisita al protocollo regionale n. -OMISSIS-, contente istanza di cui all'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ai fini della valutazione preliminare della modifica progettuale dell'impianto in oggetto; la predetta determina, avendo valutato:“…di ritenere le modifiche progettuali comunicate al -OMISSIS-, come descritte nella documentazione acquista agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., non sostanziale ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali; - di non assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., le modifiche progettuali comunicate dal del -OMISSIS-, in esito alla valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii…”; b. - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale e/o esecutivo dell'atto suindicato anche se non menzionato nel presente ricorso e/o non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, ha qualificato come non sostanziali le modifiche progettuali di un impianto di trattamento dei rifiuti e le ha escluse dalla verifica di assoggettabilità a VIA e dalla VIA
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha dedotto l'illegittimità della determinazione regionale per erroneità del presupposto, sostenendo che le modifiche progettuali dell'impianto non potevano essere considerate non sostanziali e che non era stata correttamente esclusa la possibilità di impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali. La Regione ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio è emerso che l'impianto aveva cessato definitivamente l'attività il 30 giugno 2023 e che, pertanto, gli atti impugnati avevano esaurito i propri effetti. La società controinteressata ha quindi eccepito la sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune non ha formulato una dichiarazione espressa di interesse alla decisione sulla legittimità degli atti ai fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla qualificazione delle modifiche come non sostanziali e alla loro esclusione dalla VIA. La cessazione dell'attività dell'impianto ha determinato l'esaurimento degli effetti dei provvedimenti impugnati e il venir meno dell'utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, quando la domanda di annullamento diviene improcedibile, la verifica della legittimità degli atti ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. è necessaria soltanto se il ricorrente dichiara espressamente di avere interesse a tale pronuncia ai fini risarcitori; tale dichiarazione non è stata resa. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006
"valutazione preliminare della modifica progettuale"
La disposizione è richiamata quale base della procedura regionale utilizzata per valutare preliminarmente la modifica progettuale e stabilire se essa fosse sostanziale ai fini VIA.
art. 34, comma 3, c.p.a.
In caso di improcedibilità della domanda di annullamento, il giudice deve pronunciarsi sulla legittimità dell'atto ai fini risarcitori solo quando il ricorrente dichiari espressamente di avere interesse a tale pronuncia.
Massime di principio
- Quando, per il venir meno degli effetti dell'atto impugnato, viene meno l'utilità concreta dell'annullamento, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., l'improcedibilità della domanda di annullamento non impone al giudice di esaminare d'ufficio la legittimità dell'atto ai fini risarcitori: tale esame presuppone una dichiarazione espressa del ricorrente circa il proprio interesse a ottenere la pronuncia.
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