Cassazione Civile, Ordinanza n. 08718/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio relativo alla legittimità di una cartella di pagamento conseguente a un verbale per violazione del codice della strada, nel quale il Comune aveva prodotto la copia di un avviso di ricevimento recante una sottoscrizione attribuita all'avvocato destinatario. Quest'ultimo aveva tempestivamente disconosciuto la firma e, poiché il Comune aveva dichiarato di volersi avvalere del documento, aveva promosso querela di falso in proprio ex art. 86 c.p.c., chiedendo anche il sequestro del documento, l'ordine di deposito dell'originale, la consulenza tecnica grafologica e la rilevazione ictu oculi della falsità. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che mancasse l'indicazione degli elementi di prova della falsità richiesta dall'art. 221 c.p.c. e che non rilevasse il mancato deposito dell'originale o la mancata concessione dei termini istruttori. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 214 c.p.c. per il disconoscimento della sottoscrizione; violazione dell'art. 2719 c.p.c. e degli artt. 214-216 c.p.c. per il tema dell'originale; violazione dell'art. 221, comma 2, c.p.c. per avere indicato prove della falsità tramite richiesta di sequestro, ordine di deposito e c.t.u.; violazione e nullità per mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ha dichiarato inammissibili i primi due per difetto di interesse e ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché si uniformi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese. La Corte ha affermato che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e la sollecitazione a verificare la falsità ictu oculi della sottoscrizione costituiscono valida indicazione delle prove della falsità ai fini dell'ammissibilità della querela di falso.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio da sé; il ricorrente aveva agito in proprio
art. 214 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di disconoscimento della sottoscrizione e della copia del documento
art. 215 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 214 e 216 c.p.c. sul regime del disconoscimento e della verificazione
art. 216 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 214 e 215 c.p.c. sul tema della verificazione
art. 221 c.p.c.
la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi di prova della falsità; nel caso concreto la richiesta di c.t.u. e di valutazione ictu oculi è ritenuta sufficiente
art. 222 c.p.c.
la fase delle questioni sull'acquisizione dell'originale e sugli adempimenti successivi si colloca dopo il vaglio di ammissibilità della querela
art. 224 c.p.c.
il sequestro del documento è richiesto solo una volta che la querela sia stata dichiarata ammissibile
art. 183, comma 6, c.p.c.
la questione dei termini istruttori può porsi solo nel successivo giudizio di merito, non nella fase di ammissibilità della querela
art. 2719 c.p.c.
richiamato in relazione alla fede probatoria della copia fotostatica conforme all'originale
art. 313 c.p.c.
richiamato per la sospensione del giudizio principale in pendenza della querela di falso
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 c.p.c.
norme sul ricorso per cassazione invocate per i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza
Massime di principio
- In tema di querela di falso, ai fini dell'ammissibilità è sufficiente che l'atto introduttivo indichi in modo concreto gli elementi di prova della falsità, e tale requisito può essere integrato dalla richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica e dalla sollecitazione a verificare la falsità ictu oculi della sottoscrizione.
- La contestazione della firma apposta su una copia fotostatica di un documento può essere fatta valere con querela di falso senza che assuma rilievo, nella fase di ammissibilità, il mancato deposito dell'originale o la mancata contestazione della conformità della copia all'originale.
- Le questioni relative al sequestro del documento, alla produzione dell'originale e agli ulteriori incombenti istruttori appartengono al successivo giudizio di merito, una volta superato il vaglio di ammissibilità della querela di falso.
- Non spetta al giudice della fase di ammissibilità ricercare d'ufficio gli elementi di prova della falsità: è sufficiente che la parte querelante li indichi in modo non meramente assertivo.
- La consulenza tecnica grafologica è mezzo istruttorio idoneo, in via preferenziale, a verificare l'autenticità della sottoscrizione anche mediante confronto con scritture di comparazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08680/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08683/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08684/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08685/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08686/2023 del 28/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →