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Ordinanza

Ordinanza n. 9424/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n. 3530/2024, pubblicata in data 21.03.2024.

Giustizia amministrativa202510800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, concernente il pagamento di un beneficio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, e che non avesse accreditato il beneficio riconosciuto. Nel corso del giudizio ha dapprima ribadito l'interesse alla decisione esecutiva e successivamente dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una questione preliminare di rito: nel fascicolo non risultava depositata la prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che, per l'ottemperanza diretta al pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo deve precedere il ricorso e deve essere seguita dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. La ricorrente ha sostenuto che le ricevute di notifica fossero state caricate nella sezione telematica dedicata alle notifiche e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza tuttavia consentire al Collegio di ritenere superati i dubbi sulla prova della notificazione e sulla permanenza dell'interesse al giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio la questione relativa all'ammissibilità del ricorso per mancata prova della notificazione della sentenza ottemperanda presso la sede reale del Ministero e ha assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per: presentare memorie sulla sola questione preliminare; depositare la prova della notificazione del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione; chiarire la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha rinviato l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 10 luglio 2026, riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    La notifica del titolo va (…) effettuata all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l’Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l’art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Ai fini della proponibilità dell'azione esecutiva o di ottemperanza per ottenere il pagamento di somme dalla pubblica amministrazione, il titolo esecutivo deve essere notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e, dopo la notificazione, deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di rito, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione prima di adottare le ulteriori determinazioni.

  • art. 11, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La regola sulla notificazione degli atti giudiziali alle amministrazioni presso l'Avvocatura dello Stato non si applica alla notificazione del titolo richiesta dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, che deve essere eseguita presso la sede reale dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza finalizzato al pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata presso la sede reale dell'amministrazione debitrice; la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato non è sufficiente, poiché si tratta di un adempimento preordinato a una procedura amministrativa e non di una notificazione di atto giudiziale nel processo.
  • La proposizione dell'azione di ottemperanza per il pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, oltre alla notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione preliminare di rito potenzialmente decisiva, deve instaurare il contraddittorio su di essa assegnando alle parti un termine per memorie e per il deposito della documentazione necessaria, prima di definire il giudizio.
  • La dichiarazione della parte circa la cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la definizione del giudizio: il giudice può richiedere chiarimenti per verificare l'effettiva sopravvenienza e la portata dell'evento rispetto all'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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