Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3915/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento (prot. n. 643 del 02.02.2023 notificato via pec in pari data) del Provveditorato interregionale oo.pp., di diniego parziale della istanza notificata dalla società ricorrente via pec in data 30.11.2022 di compensazione per l'aumento dei prezzi ex d.l. n. 50/2022 con riferimento all'appalto di realizzazione impianto di climatizzazione aula bunker del tribunale di brindisi –cup: d83i17000090001 – cig: 7878426acc, in quanto riconosce a titolo di maggiore importo per la causale detta la somma di euro 1.410,89 al netto dell'iva, rispetto alla maggiore somma di euro 20.839,81, come nella medesima istanza richiesto in virtù del prezzario regionale puglia del 2022, - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ed in particolare: • del prospetto di calcolo dei maggiori o minori importi dello stato finale dei lavori bis nel quale sono rinvenibili le lavorazioni con le quantità complessive eseguite nel periodo ricompreso tra la data 01.01.2022 e il 29.03.2022; • della dichiarazione della direzione lavori in cui si attesta che l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo ricompreso tra la data del 01.01.2022 ed il 29.03.2022 corrisponde a quanto riportato nel prospetto di calcolo, il cui maggiore importo è calcolato in euro 1.410,89 al netto dell'iva, derivante dall'applicazione dei prezzari di cui al citato d.l. n. 50/2022, atti richiamati nel provvedimento impugnato ma non comunicati né conosciuti dalla società ricorrente; e per la condanna del Ministero infrastrutture e trasporti nonché del Provveditorato oo.pp. al pagamento della ulteriore somma di euro 20.839,81 per la causale detta, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii, ovvero a quella diversa somma ritenuta di giustizia dal giudicante;

Giustizia amministrativa202301773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale della compensazione per l'aumento dei prezzi, con riconoscimento di euro 1.410,89 anziché dell'importo richiesto di euro 20.839,81

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva riconosciuto solo parzialmente la compensazione prevista dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 per l'aumento dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici relativi ai lavori eseguiti nel periodo 1 gennaio-29 marzo 2022. In via pregiudiziale ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel merito ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 e del d.m. 28 luglio 2022, n. 241, nonché carenza di motivazione, difetto di istruttoria, difetto di trasparenza ed eccesso di potere per sviamento. Secondo la ricorrente, il calcolo fondato sul prezzario regionale Puglia 2022 avrebbe determinato un maggiore importo di euro 20.839,81, mentre l'amministrazione aveva riconosciuto soltanto euro 1.410,89. L'impresa contestava inoltre la mancata comunicazione del prospetto di calcolo dello SAL BIS e della dichiarazione della direzione lavori, ritenendo non spiegate le ragioni della riduzione dell'importo richiesto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., sia quanto alla spettanza sia quanto alla quantificazione, precisando tuttavia che la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo nella fase relativa all'an della revisione, quando permane una valutazione discrezionale dell'amministrazione, e diviene diritto soggettivo solo dopo il riconoscimento della pretesa, con riferimento al quantum. Nel merito ha ritenuto corretta la quantificazione di euro 1.410,89 effettuata dal direttore dei lavori e dal RUP sulla base del prezzario regionale Puglia aggiornato a luglio 2022, comparato con il prezzario del 2017. L'impresa aveva sottoscritto gli atti contabili, lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione senza riserve. La richiesta di euro 20.839,81 era priva di adeguata documentazione giustificativa, soprattutto per la voce relativa alla fornitura e posa in opera dell'unità di trattamento aria, e conteneva un generico riferimento all'adeguamento 2022, senza spiegare l'incremento particolarmente elevato della singola voce. Il giudice ha ritenuto che il riferimento al nuovo prezzario costituisse l'unico dato oggettivo e verificabile e che il provvedimento impugnato, pur sinteticamente, indicasse le ragioni del riconoscimento parziale. Ha quindi escluso la violazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, sia concernenti la spettanza sia concernenti la quantificazione.

  • art. 26 d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022

    Prevede meccanismi compensativi per fronteggiare l'aumento eccezionale dei costi dei materiali e dei prodotti energetici negli appalti di lavori pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, mediante il ricorso ai prezzari aggiornati.

  • d.m. 28 luglio 2022, n. 241

    Disciplina le modalità di utilizzo del Fondo e di accesso alla piattaforma per la richiesta della compensazione prevista dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022.

  • art. 32, commi 1 e 2, d.P.R. n. 207/2010

    Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante ... o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata.

    Per determinare i prezzi delle lavorazioni occorre utilizzare i prezzari vigenti della stazione appaltante; in mancanza della voce corrispondente, si ricorre ai listini ufficiali dell'area interessata e, ulteriormente, alla scomposizione dei prezzi elementari o ai prezzi correnti di mercato.

  • art. 14, comma 1, lett. e), d.m. n. 49/2018

    Richiamato in relazione alla redazione del certificato di regolare esecuzione e della relazione sul conto finale.

  • art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 120/2020

    Richiamato quale base normativa dell'affidamento diretto dei lavori.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato nella domanda dell'impresa per la richiesta degli interessi moratori, non accolti in ragione del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia quando riguardano la spettanza della revisione sia quando riguardano la quantificazione dell'importo revisionale.
  • Nella fase in cui l'amministrazione deve valutare se riconoscere la revisione dei prezzi, la posizione dell'appaltatore ha consistenza di interesse legittimo, poiché l'amministrazione conserva un margine di valutazione e deve comparare l'interesse dell'impresa con l'interesse pubblico; la posizione diviene di diritto soggettivo dopo il riconoscimento della pretesa, relativamente alla determinazione del quantum.
  • La compensazione dell'aumento dei prezzi deve essere quantificata sulla base di dati oggettivi e verificabili, tra cui il prezzario ufficiale aggiornato della stazione appaltante, comparato con il prezzario posto a base dell'appalto.
  • Una richiesta di compensazione che indichi un incremento rilevante per una singola voce senza produrre la documentazione relativa ai prezzi di riferimento e senza spiegare le ragioni dell'aumento non è idonea a prevalere sul calcolo dell'amministrazione fondato sul prezzario ufficiale.
  • Il provvedimento che riconosce solo parzialmente la compensazione è adeguatamente motivato quando, anche sinteticamente, indica l'entità delle lavorazioni considerate e il maggior importo risultante dall'applicazione dei prezzari previsti dalla disciplina normativa.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.