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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46464/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) presunto vizio di forma/procedura perché l'udienza risultava fissata come trattata in camera di consiglio salvo richiesta di discussione orale e invece si svolse in presenza con nomina di difensore sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p.; (2) censura sulla valutazione probatoria (si contestano le dichiarazioni dei testi Granero e Capasso) e omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (3) doglianze sulla determinazione della pena (si richiede applicazione del minimo edittale e si contesta la revoca della sospensione condizionale della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio procedurale perché il difensore era stato regolarmente avvisato tramite ulteriore notifica PEC circa lo svolgimento in presenza dell'udienza. Sul secondo motivo ha escluso la rilevanza in sede di legittimità di una rivalutazione del merito probatorio (ricostruzione dei fatti ritenuta logica e coerente) e ha ritenuto inapplicabile l'art. 131-bis c.p. per la presenza di precedenti che integrano l'abitualità ostativa alla causa di non punibilità. Sul terzo motivo ha condiviso la motivazione della Corte di appello circa la dosimetria della pena e la revoca obbligatoria della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p.; ha quindi dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per un presunto vizio nella modalità di fissazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto che la notifica integrativa mediante PEC avesse informato correttamente il difensore e quindi non sussisteva il vizio procedurale.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla nomina del difensore d'ufficio sostitutivo; la nomina è stata ritenuta conforme alla legge data l'assenza del difensore di fiducia.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) ed e)

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)

    La Corte ha precisato la propria funzione di sindacato: può esaminare error in procedendo (lett. c) e il vizio di motivazione (lett. e)), ma non è autorizzata a riesaminare il merito probatorio salvo specifiche ipotesi previste.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiesto dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto ostativa l'abitualità del reo, essendo presenti precedenti, e quindi non applicabile la causa di non punibilità.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma delittuosa base (furto) utilizzata per calcolare la pena edittale di riferimento; la Corte ha confrontato la pena irrogata con la media edittale per motivare la dosimetria.

  • art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen.

    art. 168, comma 1, n. 1) cod. pen.

    Richiamato per giustificare la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena in presenza di una nuova condanna nei cinque anni dalla irrevocabilità delle precedenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 c.p.p. (modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende per il deposito di un ricorso ritenuto inammissibile per colpa.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 127 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 127 del 2020

    Previsione normativa che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (procedura cartolare) e la sua proroga è stata richiamata per la regolarità del procedimento.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è autorizzata a riesaminare liberamente le valutazioni di fatto e del peso delle prove compiute dal giudice di merito; le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili salvo che non siano accompagnate dalle trascrizioni integrali o dai verbali delle dichiarazioni censurate per denunciare travisamento.
  • La regolarità della convocazione e della modalità di svolgimento dell'udienza (es. comunicazioni via PEC che modificano la modalità) è decisiva: una notifica integrativa idonea a informare il difensore esclude il vizio procedurale relativo alla presenza/assenza del difensore di fiducia.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando sussistono condizioni ostative previste dalla norma, tra cui l'abitualità dell'autore del reato comprovata da precedenti; l'accertamento dell'abitualità può fondarsi sulle condanne pregresse e su altri illeciti rilevanti.
  • Nella motivazione della pena il giudice di merito deve rendere conto dei criteri di scelta: se la pena è inferiore alla media edittale non è necessaria una motivazione dettagliatissima, purché il quadro argomentativo complessivo renda desumibili i criteri di adeguatezza; se la pena discosta in senso contrario (più alta), la motivazione deve essere più puntuale.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena può essere obbligatoria quando si verifica il fatto indicato dalla norma (nuova condanna nel quinquennio dalla irrevocabilità delle precedenti) e, in tal caso, la decisione del giudice di merito sulla revoca è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
  • Ricorrere in cassazione con censure generiche o che perseguono una semplice rivalutazione del merito espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e ad oneri economici (spese e somme alla Cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto colpevole.

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