Cassazione Penale, Sentenza n. 5544/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pelfin S.r.l., quale terza interessata, impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP (sequestro di quote sociali, patrimonio aziendale, conti correnti, titoli e assicurazioni) nell'ambito di indagini per il reato ex art. 452‑quaterdecies c.p. Il motivo di ricorso deduceva vizi di violazione di legge perché, a suo avviso, il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la società terza non potesse contestare elementi relativi alla sussistenza dei presupposti per il sequestro; inoltre denunciava omessa motivazione circa il "fumus" del reato e il periculum in mora nonostante le doglianze difensive
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile in ragione di una rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione presentata dal difensore della ricorrente (ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p.) con attestazione del sopravvenuto dissequestro. La Corte osserva che la sopravvenuta carenza di interesse comporta inammissibilità e, conformemente a precedente giurisprudenza, esclude la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, poiché il venir meno dell'interesse non equivale a soccombenza
Norme richiamate
art. 321 comma 1 cod. proc. pen.
norma che consente il sequestro preventivo dei beni ritenuti strumentali o profitto del reato; nella fattispecie è stata utilizzata per sequestrare quote sociali, patrimonio aziendale e rapporti finanziari della Pelfin e di altre società
art. 452‑quaterdecies c.p.
reato al centro delle indagini
indica il delitto oggetto dell'indagine che ha giustificato il decreto di sequestro; la rilevanza di tale norma è la qualificazione del fatto per la quale si è ritenuto necessario il sequestro preventivo
art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
rinuncia all'impugnazione
norma che disciplina la rinuncia all'impugnazione: la dichiarazione di rinuncia ricevuta dalla Corte determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; conseguentemente, il ricorrente non può essere considerato soccombente e non viene condannato alle spese o a versamenti alla Cassa delle ammende
Precedente giurisprudenziale Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549‑01)
fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso
principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente comporta inammissibilità del ricorso e esclude la condanna per spese e ammende
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso contro un provvedimento di sequestro, interviene un dissequestro o la parte rinuncia all'impugnazione, sorge una sopravvenuta carenza di interesse che rende il ricorso inammissibile
- La sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza: la parte che rinuncia o viene privata dell'interesse non può essere condannata alle spese processuali né all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
- La terza interessata (es. una società socia o titolare di quote) può eccepire vizi relativi ai presupposti del sequestro, ma la decisione sulla ammissibilità del gravame può essere influenzata da eventi sopravvenuti che eliminano l'interesse a giudicare
- Per preservare il potere di impugnazione conviene chiedere e ottenere provvedimenti provvisori o misure conservative che evitino il venir meno dell'interesse (ad es. limitazioni parziali del sequestro) fino alla decisione definitiva sull'impugnazione
- Nelle impugnazioni penali è importante documentare e motivare chiaramente fumus e periculum: se tali ragioni vengono successivamente superate da atti come il dissequestro, l'impugnazione perde efficacia e diventa inammissibile
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