Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32687/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, pur rilevando la non ritualità formale dell'atto di rinuncia ex art. 390, comma 2, c.p.c. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risoluzione di donazioni, stipulate con atto notarile, per asserito inadempimento del modus posto a carico della donataria. In primo grado la domanda era stata accolta e la donataria condannata anche al pagamento di una somma; in appello, invece, la Corte territoriale aveva riformato la decisione e rigettato la domanda di risoluzione. Contro tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nelle more depositavano un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal nuovo difensore e corredato da accettazione della controparte. La Corte di cassazione ha verificato che la rinuncia non rispettava i requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c., perché non risultava sottoscritta personalmente dalle parti e la procura al nuovo difensore era conferita per proporre il ricorso, non anche per rinunciarvi. Tuttavia ha rilevato che l'atto di rinuncia esprimeva comunque in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche perché le difese avevano dato atto di un'intesa raggiunta tra le parti. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, con compensazione delle spese e con l'avviso relativo all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    mandato speciale necessario per rinunciare al ricorso

    La rinuncia al ricorso per cassazione richiede una procura o un mandato speciale idoneo a comprendere il potere di rinunciare; la procura conferita solo per proporre il ricorso non basta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è inefficace sotto il profilo formale se non è sottoscritta dalla parte personalmente o da un difensore munito di mandato speciale specificamente esteso al potere di rinunciare.
  • Anche una rinuncia al ricorso formalmente invalida può essere valorizzata come manifestazione univoca della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Quando le parti abbiano raggiunto un accordo che elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso e compensare le spese di lite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.