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Sentenza

Sentenza n. 12048/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento: A) del Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022, portante “articolo 9 ter, comma 9 bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 151. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) le Deliberazioni non cognite assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S.R., con le quali “è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; (ii) la nota non cognita di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, con la quale “si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202308648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di ripartizione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Veneto di ripartizione tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi. Sono stati inoltre impugnati i decreti ministeriali del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa, e del 6 ottobre 2022, relativo alle linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali, nonché ulteriori atti di ricognizione e certificazione del fatturato e gli atti interistituzionali relativi alla determinazione del tetto di spesa. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, dichiarando l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto e chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti della Regione Veneto, poiché tale Regione aveva comunicato l'avvenuto versamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025. Nei confronti di tutte le altre parti il TAR ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione di avvenuto pagamento fosse sufficiente a far venir meno l'interesse alla decisione, ma che la cessazione della materia del contendere potesse essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale dei provvedimenti regionali di accertamento del pagamento. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento; la mera dichiarazione di pagamento determina invece la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Costituisce la disposizione cui si riferiscono i provvedimenti regionali e provinciali di ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • Quando una disposizione speciale subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice di un provvedimento amministrativo che accerta l'avvenuto pagamento, la comunicazione e l'accertamento formale costituiscono condizioni necessarie per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione dell'avvenuto pagamento, ove non siano ancora comunicati al giudice i provvedimenti formali di accertamento previsti dalla legge, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso, non la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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