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Sentenza

Sentenza n. 5356/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile che le riconosceva il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, per complessivi 3.000 euro. L’appello era limitato alla quantificazione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, ritenuta inadeguata. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito resistendo al gravame.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato e ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, liquidando in 800 euro, oltre accessori di legge, le spese del giudizio di ottemperanza davanti al TAR. La somma deve essere corrisposta dal Ministero ai difensori antistatari della parte appellante. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado di appello sono state compensate, poiché l’impugnazione è stata accolta solo parzialmente e in considerazione delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese. La motivazione è stata resa anche mediante rinvio a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile, oggetto dell’ottemperanza di primo grado.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»

    Consente al giudice di motivare la sentenza mediante un sintetico rinvio a precedenti conformi, purché siano individuabili le ragioni della decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o su un precedente conforme.

Massime di principio

  • In appello, quando l’impugnazione riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, il giudice può riformare parzialmente la sentenza limitatamente alla quantificazione delle spese, lasciando ferme le statuizioni sul merito della domanda principale.
  • L’accoglimento solo parziale dell’appello giustifica la compensazione delle spese del grado, soprattutto quando sussistano incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese di giudizio.
  • La motivazione della sentenza può essere resa mediante un sintetico richiamo a precedenti conformi, purché il rinvio consenta di individuare la ratio decidendi e sia conforme agli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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