Cassazione Civile, Ordinanza n. 16994/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio il proprio consulente fiscale per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla gestione ritenuta errata di una compensazione di credito d'imposta per assunzioni. Secondo la prospettazione attorea, il consulente aveva effettuato la compensazione senza presentare la preventiva istanza necessaria per ottenere l'agevolazione; ciò aveva determinato la notifica di una cartella esattoriale per il recupero di un importo pari a euro 51.809,31, riferito a un indebito credito d'imposta per l'anno 2013. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il professionista al risarcimento; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del convenuto, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza il professionista ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese. Le controparti hanno resistito con controricorso e una di esse ha chiesto la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non avendo le controparti accettato la rinuncia, la Corte ha comunque provveduto sulle spese, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di entrambe le controricorrenti, con liquidazione distinta per ciascuna e distrazione in favore del difensore antistatario per una di esse. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, precisando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile all'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
Norme richiamate
art. 378 c.p.c.
richiamato per la memoria illustrativa depositata da una delle controricorrenti
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la memoria con cui una controricorrente ha chiesto la condanna alle spese
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione
art. 391 c.p.c.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non viene applicato il raddoppio del contributo unificato perché non ricorrono i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità anche se le controparti non vi aderiscano.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice deve provvedere sulle spese processuali quando una parte ne faccia richiesta e non risulti un'accettazione idonea a escluderne la regolazione.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Le misure processuali aventi natura sanzionatoria o eccezionale sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica o estensiva.
Come è indicizzato
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