Cassazione Penale, Ordinanza n. 21459/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente in quantità e modalità ritenute incompatibili con l'uso personale e coerenti con la destinazione allo spaccio. Con due motivi ha dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la droga rinvenuta fosse compatibile con un uso personale, e ha contestato la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché dirette a riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio senza indicare specifici travisamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello era puntuale nell'escludere l'uso personale della sostanza, valorizzando la suddivisione in dosi, la strumentazione per il confezionamento, e la capacità di reddito incompatibile con l'acquisto della droga dichiarato dall'imputato. Quanto alla recidiva, ha ritenuto corretto il giudizio della Corte territoriale, che aveva motivato sulla base di quattro precedenti specifici e dell'omogeneità dei fatti, desumendo pervicacia criminale e maggiore pericolosità. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti contestato; la decisione riguarda la conferma della destinazione a spaccio della sostanza rinvenuta in base agli indici fattuali valorizzati nei gradi di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713
Richiamata per il principio secondo cui, in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo di maggiore riprovevolezza e pericolosità, potendo escludere l'aumento di pena con adeguata motivazione ove tale maggiore capacità delinquenziale non sia desumibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, né richieste di rivalutazione del compendio probatorio in assenza di specifica individuazione di travisamenti della prova.
- La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da elementi fattuali convergenti quali la suddivisione in dosi, la presenza di strumenti per il confezionamento e l'incompatibilità tra quantità acquistata e capacità economica dichiarata dall'imputato.
- In tema di recidiva, il giudice deve esprimere una valutazione concreta sulla maggiore pericolosità e riprovevolezza dell'autore; la recidiva può essere mantenuta quando precedenti specifici e omogeneità dei fatti rendano plausibile la pervicacia criminale e una maggiore capacità delinquenziale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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