Ordinanza n. 2151/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Istanza di correzione di errore materiale relativa alla sentenza n. 1944/2026, nella quale il ricorrente era stato erroneamente indicato come difeso da sé medesimo anziché dall’avvocato costituito
Esito
La controversia
Sono stati riuniti tre ricorsi promossi dal medesimo privato contro il Comune, aventi ad oggetto l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1662/2024, nonché la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento di un’ordinanza di sgombero, di una diffida, di un’ordinanza sindacale e di un’ordinanza dirigenziale di demolizione, ritenute adottate in violazione o elusione del giudicato. Nei medesimi giudizi era stato chiesto anche il risarcimento dei danni. Il Comune ha presentato un’istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 1944/2026, evidenziando che, nonostante la documentazione processuale attestasse la rappresentanza e difesa tecnica del ricorrente da parte di un avvocato, nell’epigrafe della sentenza il ricorrente era stato indicato come rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. L’istanza non era stata notificata al ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’istanza di correzione di errore materiale dovesse essere previamente notificata alla controparte, poiché l’art. 86 c.p.a., prevedendo che, in assenza del consenso di entrambe le parti, si provveda con ordinanza in camera di consiglio, presuppone l’instaurazione del contraddittorio. Non essendo stata notificata, l’istanza non poteva essere esaminata nel merito. Il Collegio ha quindi onerato il Comune di notificare l’istanza al ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026. La pronuncia non decide le domande di ottemperanza, nullità, annullamento o risarcimento proposte nei ricorsi riuniti.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
nell’ipotesi in cui non vi sia consenso di entrambe le parti, si provveda con ordinanza in camera di consiglio
L’istanza di correzione di errore materiale richiede, in mancanza del consenso di entrambe le parti, la previa instaurazione del contraddittorio mediante notificazione alla controparte.
art. 86 c.p.c.
rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.
La disposizione è richiamata nell’epigrafe della sentenza oggetto dell’istanza per evidenziare l’erronea indicazione dell’autodifesa del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sussistendo i presupposti di legge, il TAR dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In assenza del consenso di entrambe le parti, l’istanza di correzione di errore materiale di una pronuncia deve essere notificata alla controparte prima della decisione camerale, poiché l’art. 86 c.p.a. presuppone l’instaurazione del contraddittorio.
- Quando l’istanza di correzione non è stata notificata alla controparte, il giudice non procede all’esame nel merito, ma assegna alla parte istante un termine per effettuare la notificazione e rinvia la trattazione a una successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
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