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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18903/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un ostetrico coordinatore, destinatario di un trasferimento poi dichiarato nullo, ha agito contro l'azienda sanitaria chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali derivanti dal trasferimento illegittimo. In particolare, ha domandato il rimborso delle spese chilometriche sostenute per usare la propria auto nei quotidiani spostamenti dalla residenza alla nuova sede di lavoro e, in via alternativa, il pagamento della retribuzione o comunque il risarcimento del danno per il maggior tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro. Il tribunale ha rigettato integralmente la domanda e la corte d'appello ha confermato il rigetto, respingendo anche l'appello incidentale della ASL. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 1227, comma 2, c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente posto a suo carico l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per limitare il danno, mentre tale prova gravava sul danneggiante; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 c.p.c. e 1226 c.c., nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost., per avere la corte d'appello escluso la retribuibilità del tempo di viaggio senza riqualificare la domanda come domanda risarcitoria e senza motivare adeguatamente sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che, in tema di concorso colposo del danneggiato e di aggravamento del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., l'onere di provare che il creditore avrebbe potuto evitare o limitare il danno usando l'ordinaria diligenza grava sul debitore/danneggiante e non sul danneggiato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda di rimborso/risarcimento delle spese di viaggio e di usura del mezzo. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta la decisione della corte territoriale che aveva escluso la qualificazione del tempo di percorrenza casa-lavoro come tempo di lavoro e, conseguentemente, la sua retribuibilità o risarcibilità; tale statuizione implicava anche il rigetto della domanda risarcitoria connessa e non presentava vizio di omessa pronuncia o motivazione mancante. Il giudizio è quindi concluso con accoglimento parziale del ricorso e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato come base del ricorso introduttivo nel rito del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei fatti costitutivi e, nel caso esaminato, della possibilità per il danneggiato di evitare o contenere il danno, non può essere invertita a carico del creditore quando opera l'art. 1227, comma 2, c.c.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza; l'onere di provare tale evitabilità grava sul danneggiante.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge nel primo motivo.

  • art. 2056 c.c.

    Consente l'applicazione, anche in materia aquiliana, delle regole di cui all'art. 1227 c.c.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla mancata qualificazione della domanda; la Corte ha escluso il vizio prospettato.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda di risarcimento del danno; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per carenza assoluta di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sul requisito motivazionale della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 8 d.lgs. 66/2003

    È la norma sulla quale la corte territoriale ha escluso che il tempo di viaggio casa-lavoro integri tempo di lavoro retribuibile nel caso concreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di danno da trasferimento illegittimo del lavoratore, le spese di viaggio sostenute per raggiungere la nuova sede possono essere, in astratto, oggetto di risarcimento se il nesso causale e il pregiudizio sono allegati e provati.
  • Quando il danno è dedotto come conseguenza aggravata o evitabile ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., l'onere di provare che il danneggiato avrebbe potuto evitarlo o ridurlo con l'ordinaria diligenza grava sul danneggiante, non sul danneggiato.
  • L'ordinaria diligenza richiesta al creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. non comprende attività gravose, eccezionali o tali da imporre notevoli rischi o rilevanti sacrifici.
  • Il tempo impiegato dal lavoratore per il tragitto ordinario casa-lavoro non è, di regola, tempo di lavoro retribuibile; una diversa pretesa risarcitoria deve essere specificamente allegata e correlata a un bene della vita concretamente leso.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto espresso di una domanda principale comporta, per incompatibilità logico-giuridica, il rigetto implicito della correlata domanda subordinata o alternativa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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