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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7487/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la pronuncia del G.i.p.: 1) primo motivo — vizio di motivazione per presunto travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese dal figlio Allen Cefola (contrasti tra deposizione nella querela e sommarie informazioni), con conseguente pretesa diversa ricostruzione dei fatti e della dinamica; 2) secondo motivo — violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione giuridica della condotta: la difesa sosteneva che, alla luce delle risultanze peritali sulla parziale limitazione della capacità di intendere e volere e di circostanze fattuali (risveglio della moglie, un unico fendente e successivo tentativo di suicidio), la condotta dovesse essere qualificata come lesioni personali e non come tentato omicidio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestissima infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che la difesa non abbia indicato in modo inequivocabile il travisamento della dichiarazione decisiva del figlio né abbia dimostrato che l'atto processuale presunto decisivo esistesse nella forma dedotta; le dichiarazioni del figlio sono state ritenute, nel loro nucleo essenziale, coerenti con quelle della parte offesa e con le altre risultanze investigative. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente motivato la qualificazione del fatto come tentato omicidio, valorizzando le modalità esecutive, il mezzo (coltello con lama e punta di 21 cm), la parte colpita (collo) e le dichiarazioni confessionali dell'imputato che aveva ammesso l'intento di uccidere la moglie e poi suicidarsi; la perizia che ha rilevato un vizio parziale di mente non esclude il dolo e può ridurre la pena senza annullare l'intenzionalità. Di conseguenza sono state confermate le decisioni di merito (condanna per tentato omicidio con applicazione delle attenuanti e del rito abbreviato come rideterminato in appello — pena in anni 6 di reclusione — nonché le statuizioni civili e le misure disposte in primo grado ove confermate). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende (euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Il tentativo è stato utilizzato per qualificare la condotta: azioni idonee e dirette in modo univoco a cagionare la morte sono state ritenute presenti, benché l'evento morte non si sia verificato.

  • art. 575 cod. pen. (omicidio)

    Richiamato nella ricostruzione del fatto in combinato con l'art. 56 per l'imputazione di tentato omicidio.

  • art. 577 n. 1 cod. pen. (circostanza aggravante del rapporto di coniugio)

    Aggravante contestata per il rapporto di coniugio; i giudici di merito hanno riconosciuto la circostanza aggravante ma l'hanno posta in equilibrio con le attenuanti, concedendo prevalenza alle attenuanti nello specifico.

  • art. 61 n. 5 cod. pen. (circostanze aggravanti)

    Utilizzata nella valutazione complessiva delle circostanze aggravanti; i giudici hanno valutato la gravità della condotta nel bilanciamento delle circostanze.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti speciali)

    Invocata e riconosciuta in combinazione con l'art. 89 come attenuante prevalente rispetto all'aggravante del rapporto di coniugio.

  • art. 89 cod. pen. (vizio parziale di mente)

    Perizia ha accertato un vizio parziale della capacità di intendere e volere: la diminuzione di pena è stata riconosciuta, ma i giudici hanno ritenuto compatibile il vizio parziale con la presenza del dolo intenzionale.

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)

    Richiamato implicitamente nella censura sul travisamento della prova; la Corte ha ricordato i canoni di valutazione della prova e i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen. (ammenda alla cassa delle ammende)

    Norma invocata per la quantificazione della somma dovuta alla cassa delle ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure relative al travisamento della prova dichiarativa richiedono specificità: bisogna individuare l'atto processuale, il contenuto incompatibile, fornire prova della verità dell'elemento dedotto e spiegare perché scardina completamente la motivazione impugnata; deduzioni vaghe o mera richiesta di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • La rivalutazione del compendio probatorio di merito non è consentita in sede di legittimità: la Corte di Cassazione verifica la correttezza del ragionamento giuridico e la logica della motivazione, non ridetermina i fatti quando siano risultanze valutabili in modo congruo dai giudici di merito.
  • Un vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) può giustificare una diminuzione di pena ma non esclude necessariamente il dolo: se gli elementi oggettivi e soggettivi dimostrano la volontà diretta all'evento, il tentato omicidio può essere mantenuto anche in presenza di vizio parziale.
  • Le dichiarazioni confessorie dell'imputato costituiscono elemento probatorio particolarmente significativo quando siano coerenti con le risultanze oggettive (arma, modalità, ferita, tracce ematiche, testimonianze).
  • Contraddizioni secondarie o circostanze riconducibili a fasi successive all'evento (es. tentativi di suicidio dopo l'aggressione) non cancellano automaticamente la consumazione del reato principale se non dimostrato in modo incontestabile che pregiudichino il nucleo essenziale della ricostruzione.

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