Sentenza del 25/11/2020 n. 8370 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso (29.12.2018) per IRPEF euro 25.435,55, addizionale regionale euro 2.007,70 e addizionale comunale euro 753,06 relative agli anni 2014-2016. Il ricorrente sosteneva che vada estesa al trattamento pensionistico l'esenzione prevista dall'art. 8, lett. c) del D.P.R. 2083/1962 in favore degli impiegati civili "internazionali" della NATO perché la pensione sarebbe mera retribuzione differita.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso aderendo all'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione (n. 705/2019, 2051/2020, 19287/2020). Ha ritenuto che l'art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 2083/1962 si applichi soltanto ai "redditi derivanti da stipendi ed emolumenti" corrisposti in costanza del rapporto di lavoro ai dipendenti civili dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati, non estendendosi alle pensioni. Ha inoltre richiamato l'art. 42 del Regolamento pensionistico delle Organizzazioni Coordinate, che stabilisce che "la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese", e le fonti internazionali (Accordo di Ottawa, Convenzione di Londra, Protocollo di Parigi) che parlano di "salaries and emoluments" senza riferimento alle pensioni. Per tali ragioni non è ammessa un'estensione interpretativa dell'esenzione alle pensioni. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 2083/1962, art. 8, comma 1, lett. c)
"redditi derivanti da stipendi ed emolumenti"; riferimento a corrisposti al personale civile "dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali"
La norma concede l'esenzione solo agli stipendi ed emolumenti corrisposti in costanza del rapporto di lavoro agli impiegati delle strutture internazionali; non include le pensioni.
Regolamento pensionistico delle Organizzazioni Coordinate, art. 42
"la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese"
Stabilisce che le pensioni erogate dalle Organizzazioni Coordinate sono soggette alla legislazione fiscale dello Stato di residenza del percettore, quindi imponibili secondo la normativa nazionale.
Accordo di Ottawa (20 settembre 1951), art. 19
La fonte internazionale fa riferimento a "salaries and emoluments", escludendo espressamente qualsiasi riferimento alle pensioni; ciò supporta l'interpretazione restrittiva dell'esenzione.
Convenzione di Londra (1951), art. X
Analogamente all'Accordo di Ottawa, disciplina l'esenzione solo per salari ed emolumenti e non per pensioni.
Protocollo di Parigi (28.8.1952), art. 7
Conferma la medesima logica di esenzione limitata a salari/emolumenti, priva di riferimento alle pensioni.
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 dicembre 2009, n. 285/E
Conferma la ratio della norma: il trattamento fiscale agevolato è legato alla funzione e all'attività prestata in servizio e non si estende a soggetti non più in servizio.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, sent. n. 705/2019, n. 2051/2020, n. 19287/2020
La Corte di Cassazione ha affermato l'interpretazione restrittiva dell'art. 8 DPR 2083/1962 escludendo l'applicabilità dell'esenzione alle pensioni; il Tribunale ha seguito tali precedenti.
D.L. n. 137/2020, art. 27, comma 2 (riferimento procedurale)
Norma procedurale richiamata per il passaggio in decisione della causa allo stato degli atti durante l'emergenza COVID-19.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale prevista dall'art. 8, lett. c) del D.P.R. 2083/1962 riguarda esclusivamente gli "stipendi ed emolumenti" corrisposti in costanza del rapporto di lavoro agli impiegati civili internazionali e non si estende alle pensioni, salvo diversa e specifica disposizione normativa.
- Le fonti internazionali e il regolamento pensionistico delle Organizzazioni Coordinate confermano che le pensioni sono soggette alla legislazione fiscale dello Stato di residenza del beneficiario e non rientrano nelle esenzioni previste per i salari/emolumenti.
- Le norme fiscali eccezionali vanno interpretate in modo restrittivo: non è ammessa un'estensione interpretativa dei benefici tributari a fattispecie non espressamente previste dalla legge.
- In casi analoghi, per ottenere il rimborso di imposte versate sulla pensione occorre dimostrare l'esistenza di una norma o di un trattato che escluda esplicitamente la tassazione delle pensioni; semplici argomentazioni sulla natura di retribuzione differita non bastano.
- La giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) costituisce orientamento vincolante cui i giudici di merito tendono ad adeguarsi nelle controversie su esenzioni per personale internazionale.
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