Cassazione Penale, Ordinanza n. 13595/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione deducendo il vizio di mancanza di motivazione in relazione all'art. 81, comma 2, c.p. e alla quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione. La censura, secondo la Corte, era formulata in modo generico perché non individuava gli specifici elementi posti a base dell'asserita carenza motivazionale e si risolveva in un richiamo astratto ai principi giurisprudenziali sulla continuazione, accompagnato da una generica diversa valutazione di merito sulla misura della pena. Il motivo era inoltre ritenuto non consentito perché reiterava doglianze già dedotte in appello e già adeguatamente disattese dalla sentenza impugnata; infine, denunciava vizi non emergenti dal testo della decisione e si risolveva quindi in una censura manifestamente infondata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla motivazione relativa all'aumento di pena per continuazione era generica, non specifica, reiterativa di questioni già esaminate in appello e comunque non fondata sulla sentenza impugnata. In applicazione dell'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p., la motivazione della decisione non presentava alcun vizio rilevante in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Rileva ai fini dell'aumento di pena per il reato continuato; la censura sulla sua applicazione deve essere specifica e ancorata a concreti vizi motivazionali.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico; non consente una rivalutazione del merito o delle risultanze processuali.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamo finale all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Prescrive l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione deve essere specifica: non basta invocare in astratto principi giurisprudenziali o proporre una diversa quantificazione della pena, ma occorre indicare gli effettivi passaggi argomentativi ritenuti illogici o mancanti.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è esterno e non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito o della congruità della pena, ma si limita a verificare se la sentenza contenga un apparato giustificativo logicamente intellegibile.
- Sono inammissibili le doglianze che riproducono questioni già devolute in appello e già disattese con motivazione pertinente, salvo che si indichi un effettivo vizio della decisione impugnata.
- Non è scrutinabile in cassazione un motivo che denunci vizi non emergenti dal testo della sentenza e che pretenda una rivalutazione del materiale processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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