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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8623/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo (giudizio abbreviato) che ha condannato Youspha per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (cessione di una dose di hashish e detenzione di 7,10 g). Il motivo del ricorso è l'inosservanza della legge penale per omessa applicazione e mancata statuizione sulla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/1990, nonostante dalla motivazione emergessero elementi di concreta pericolosità (precedenti specifici, ripetuti arresti e violazioni di misure cautelari). Il ricorrente sostiene che il giudice non ha valutato la pericolosità ai fini dell'espulsione né ha disposto la misura a pena eseguita; segnala inoltre che riscontri esterni (violazione del divieto di dimora) avrebbero potuto essere agevolmente acquisiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sentenza n. 38810/2022) sul rimedio esperibile e la pronuncia della Corte Costituzionale che ha limitato l'automaticità dell'espulsione ex art. 86, imponendo l'accertamento della pericolosità sociale. Nel caso concreto la motivazione del Tribunale, sebbene ricca di elementi relativi alla recidiva e alla dedizione all'attività di cessione, è risultata riferita esclusivamente alla determinazione della pena e alla esclusione di attenuanti, senza compiere la specifica valutazione della pericolosità ai fini dell'espulsione. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente all'omessa statuizione circa la misura di sicurezza dell'espulsione e il procedimento è stato rinviato alla Corte d'appello di Brescia per un nuovo giudizio esclusivamente su quel punto; le restanti statuizioni della sentenza sono rimaste in piedi.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; qui invocata quale titolo di condanna e come fattispecie che, se accertata, può integrare il presupposto per l'eventuale applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86

  • art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    comma 1 (nella parte oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale)

    La norma prevedeva l'ordine di espulsione per lo straniero condannato per taluni reati di stupefacenti; la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che imponeva l'espulsione automatica senza accertamento concreto della pericolosità, per cui il giudice deve ora verificare e motivare la pericolosità sociale prima di applicare l'espulsione

  • art. 608 cod. proc. pen.

    Indica il rimedio processuale (ricorso per cassazione) esperibile dal pubblico ministero per far valere vizi di legge nella sentenza di condanna, inclusa l'omessa statuizione sulla misura di sicurezza dell'espulsione, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte

  • art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Consente, in caso di annullamento, il rinvio al medesimo giudice per nuovo giudizio sul punto censurato; applicato per il rinvio alla Corte d'appello di Brescia esclusivamente sulla questione dell'espulsione

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 58 del 24/02/1995

    Dichiarò l'illegittimità dell'automaticità dell'espulsione prevista dall'art. 86 nella parte in cui non richiedeva l'accertamento concreto della pericolosità sociale, imponendo quindi al giudice di valutare la pericolosità prima di ordinare l'espulsione

  • Sezioni Unite, sentenza n. 38810 del 13/06/2022 (PG c. Banadin)

    Ha stabilito che la omissione di statuizione sulla misura di sicurezza dell'espulsione in una sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato non è rimediabile dal pubblico ministero con appello ex art. 680 cod. proc. pen. dinanzi al tribunale di sorveglianza, ma con ricorso per cassazione ex art. 608; ha quindi determinato la via di impugnazione corretta seguita nel caso di specie

  • art. 133 cod. pen. e art. 203, secondo comma, cod. pen.

    L'art. 133 elenca le circostanze da considerare per la determinazione della pena e per valutare la pericolosità sociale; l'art. 203 richiama tali circostanze ai fini delle misure di sicurezza, perciò il giudice deve valutare quei fattori (es. precedenti, gravità, condotte) per decidere sull'espulsione

Massime di principio

  • In presenza di condanna per reati di stupefacenti, l'espulsione non è automatica: il giudice deve valutare e motivare la sussistenza della pericolosità sociale prima di applicare la misura di sicurezza dell'espulsione.
  • Anche nelle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato il giudice è obbligato a compiere la valutazione della pericolosità sociale e a decidere espressamente sull'espulsione; l'omissione può dar luogo a ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero.
  • Quando la motivazione si limita a considerazioni utili per la determinazione della pena (esclusione di attenuanti, recidiva) senza affrontare il profilo della pericolosità sociale, vi è vizio di motivazione che giustifica l'annullamento limitato sull'omessa statuizione.
  • Se emergono elementi oggettivi di ripetute condotte illecite, precedenti specifici e violazioni di misure, il giudice ha un concreto obbligo di valutare se tali elementi giustifichino l'espulsione e di motivare la decisione in modo puntuale richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Il rimedio processuale corretto per il Procuratore Generale, in caso di omissione della statuizione sull'espulsione in giudizio abbreviato, è il ricorso per cassazione (art. 608 c.p.p.), con possibile rinvio al giudice d'appello per nuovo giudizio sul punto.

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