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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15889/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla qualificazione e sui conseguenti diritti spettanti alla coniuge non imprenditrice (Pirastu) sui beni acquisiti e destinati all'impresa individuale gestita dal coniuge (Cannas). La ricorrente sosteneva che, alla cessazione della comunione legale (separazione giudiziale), i beni acquistati dal marito rientrassero nella comunione "de residuo" e dovessero essere imputati in proprietà per il 50% alla moglie (natura reale della comunione), con conseguente diritto di comproprietà su immobili, beni d'azienda, quote sociali, utili e frutti. Il resistente contestava tale qualificazione, deduceva usucapione su alcuni immobili e sosteneva che, al più, alla moglie spettasse un diritto di credito (non la comproprietà) pari al 50% del valore netto dell'azienda; inoltre eccepiva passività aziendali e chiedeva rimborsi per oneri di costruzione.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso che la cosiddetta "comunione de residuo" relativa all'impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi attribuisce, allo scioglimento della comunione legale, non una titolarità reale immediata sui singoli beni aziendali ma un diritto di credito in capo al coniuge non imprenditore. È stato enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di impresa costituita dopo il matrimonio e ricadente nella comunione de residuo, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda «quale complesso organizzato», determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle passività esistenti in quella data. La Corte ha quindi rigettato la doglianza della ricorrente che chiedeva la natura reale della comunione e ha confermato l'orientamento della Corte d'appello; ha inoltre precisato che, pur riconoscendo la natura obbligatoria del diritto, il giudice non deve limitarsi formalisticamente al mero accertamento del credito ma può, in base al contenuto della domanda e alla causa petendi, adottare le statuizioni necessarie per il concreto soddisfacimento (anche mediante condanna al pagamento) e che la tutela del credito può essere esercitata con idonei rimedi cautelari (es. sequestro conservativo). Sono state altresì respinte le richieste di riconoscere al coniuge non imprenditore speciali privilegi o la possibilità di prelevare direttamente beni in natura ai sensi dell'art. 192 c.c.; il credito è ordinario e soggetto alle regole del concorso con gli altri creditori, salvo tutele cautelari.

Norme richiamate

  • art. 178 c.c.

    La Corte interpreta la norma, che dispone che i beni destinati all'impresa "si considerano oggetto" della comunione de residuo, come idonea a generare al momento dello scioglimento non una contitolarità reale sui singoli cespiti ma un diritto di credito del coniuge non imprenditore pari al 50% del valore netto dell'azienda (valore dell'azienda al netto delle passività alla data di cessazione del regime).

  • art. 177 c.c.

    Richiamata come disciplina generale della comunione de residuo (beni che 'costituiscono oggetto' della comunione se sussistenti allo scioglimento): la Corte distingue tra la formulazione di 177 (beni che "costituiscono oggetto") e la formulazione di 178 (beni che "si considerano oggetto") per sostenere che la seconda ammette un diverso regime e giustifica l'interpretazione creditizia.

  • art. 179 c.c.

    Norma che esclude dalla comunione i beni personali destinati all'esercizio di attività professionali; la sentenza la richiama per distinguere i beni realmente personali da quelli considerati nella comunione de residuo.

  • art. 192 c.c.

    La Corte rileva che l'ultimo comma dell'art. 192 (prelievi) presuppone l'esistenza di una comunione reale; pertanto non è applicabile per ottenere prelevamenti diretti in favore del coniuge non imprenditore quando il suo diritto è di natura creditizia.

  • art. 189 c.c.

    Richiamato nel dibattito come norma sulla prelazione e sulla garanzia dei creditori; la Corte esclude che il diritto di credito del coniuge non imprenditore goda di una prelazione speciale ai sensi di tale disposizione.

  • art. 2741 c.c.

    Norma generale sulla parità dei creditori: la Corte precisa che il credito del coniuge non imprenditore è, di regola, chirografario e concorre con gli altri creditori, salvo tutele cautelari o privilegi espressamente previsti dalla legge.

  • art. 720 c.c.

    Norma sulla divisione e sulle soluzioni finali (assegnazione, vendita, conguaglio). La Corte osserva che, anche se la comunione de residuo ha natura creditizia, la domanda di divisione può essere funzionale al conseguimento del soddisfacimento (attribuzione in natura o conguaglio) e che il giudice deve considerare il 'petitum' e la causa petendi nella loro sostanza.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato nel senso che i provvedimenti di divisione e le relative formalità possono produrre effetti esecutivi; utile per la previsione che il giudice non debba limitarsi al mero accertamento ma può disporre le misure necessarie al soddisfacimento.

  • art. 679 c.p.c.

    Riferimento operativo: la Corte segnala che per tutelare il credito del coniuge non imprenditore è possibile ricorrere a misure cautelari (es. sequestro conservativo) e trascrivere i provvedimenti cautelari a tutela del credito.

Massime di principio

  • La "comunione de residuo" relativa ad azienda gestita da un solo coniuge genera, allo scioglimento della comunione legale, un diritto di credito del coniuge non imprenditore pari al 50% del valore netto dell'azienda determinato alla data di cessazione del regime (attivo meno passività), e non una titolarità reale immediata sui singoli beni aziendali.
  • Nella quantificazione del credito va considerato il valore dell'azienda come complesso organizzato e devono essere dedotte le passività esistenti alla data di scioglimento della comunione legale; non vanno riconosciute automaticamente quote di proprietà sui singoli beni o quote sociali.
  • Il credito del coniuge non imprenditore è, di regola, ordinario/chirografario: non gode di privilegi automatici rispetto agli altri creditori dell'imprenditore; per tutelarlo è opportuno adottare misure cautelari (sequestro conservativo, trascrizione di provvedimenti) e chiedere la pronta quantificazione mediante CTU o strumenti processuali idonei.
  • Una domanda iniziale di divisione può comunque sorreggere pretese di soddisfacimento monetario: il giudice non è vincolato ad un approccio meramente formale e può convertire la domanda, o adottare statuizioni adeguate, per il concreto soddisfacimento del diritto riconosciuto (es. condanna al pagamento del conguaglio), nel rispetto del principio del contenuto della domanda e della causa petendi.
  • Laddove si ritenga che il bene sia stato dichiarato fuori comunione con atti negoziali (es. dichiarazioni nei rogiti ex art. 179 lett. d) o errori/dol o), occorre valutare la validità di tali dichiarazioni e le impugnazioni possibili (nullità, annullamento, azioni per dolo o errore) tenendo conto di prescrizioni e decadenze.
  • Per ridurre il rischio che la prosecuzione dell'attività imprenditoriale comprometta il soddisfacimento del credito (per insorgenza di nuovi debiti), il coniuge non imprenditore dovrebbe attivare azioni cautelari tempestive e ottenere dall'organo giudiziario misure idonee a preservare la garanzia patrimoniale sulla quota accertata.
  • In caso di contenziosi su immobili, la tutela del credito può essere rafforzata mediante trascrizioni ed altre forme di pubblicità, pur tenendo presente che la natura obbligatoria del diritto non equivale a diritti reali opponibili ai terzi se non attraverso specifici provvedimenti giudiziali o effetti esecutivi.

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