Cassazione Penale, Sentenza n. 02916/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p., capo 1) e due estorsioni aggravate dalla metodologia e dall'agevolazione mafiosa (capi 4 e 5). Il ricorrente contestava la carenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione mafiosa e al contributo personale alle estorsioni, sostenendo che i contatti denunciati fossero di natura personale e non esprimessero affectio societatis, nonché l'adeguatezza di misure cautelari alternative (arresti domiciliari, controllo elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato la custodia in carcere. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione del giudice di merito in ordine ai gravi indizi desumibili dalle intercettazioni e dagli altri elementi investigativi: Abbate ha svolto funzioni di tramite e supporto nelle estorsioni ai danni di Massimo Emiliano Arena e ha fornito contributi idonei a collocarlo nelle dinamiche operative della cosca Alvaro. Inoltre la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminale, connotato da concretezza e attualità, e ha condiviso la valutazione di inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La condotta di partecipazione può essere desunta anche da indicatori ricavati da delitti scopo; la stabile messa a disposizione del sodalizio e il contributo causale al suo rafforzamento giustificano la sussistenza dell'associazione mafiosa ai fini cautelari.
art. 309 cod. proc. pen. (ordinanza cautelare impugnata)
Rimessione in Cassazione dell'ordinanza ai fini del controllo di legittimità sul provvedimento cautelare emesso dal Tribunale.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione cautelare relativo al delitto associativo)
Operatività della presunzione che rende più agevole l'applicazione della custodia cautelare in presenza della contestazione del reato associativo; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito si siano spinti oltre la mera presunzione, documentando pericolo concreto di reiterazione.
La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito in ordine al pericolo di reiterazione, ritenendolo concreto e attuale sulla base del contesto mafioso e dei comportamenti del ricorrente.
Richiamo al termine massimo di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari (un anno) che rende ininfluente per l'interesse del ricorrente la mera esclusione di una circostanza aggravante se questa non modifica il regime cautelare.
Massime di principio
- In procedimenti con contestazione di associazione mafiosa (art. 416‑bis), la presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, rende più agevole il mantenimento della custodia in carcere; il giudice deve comunque motivare e la valutazione è sindacabile solo se illogica o contraddittoria.
- Le intercettazioni e la ricostruzione del contesto (ruoli nel clan, incontri, funzioni di tramite, imposizione di assunzioni) possono costituire gravi indizi di partecipazione associativa anche se non emergono condanne precedenti del singolo indagato.
- L'operare come intermediario tra sodali e vittima, l'organizzazione di incontri finalizzati alla pretesa estorsiva e la cooperazione prolungata nel tempo sono elementi fortemente indizianti e possono giustificare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione.
- La contestazione circa l'effettiva percezione di somme (cioè se l'estorsione sia andata a buon fine) non è sempre decisiva in sede cautelare: il perfezionamento o il tentativo possono essere valutati alla luce del quadro indiziario complessivo.
- La richiesta di derubricazione dell'aggravante mafiosa non sempre produce un interesse concreto dell'indagato se, anche dopo la derubricazione, il regime cautelare e la sua durata restano immutati.
- Le misure alternative (arresti domiciliari, controllo elettronico) possono essere ritenute inidonee quando il rischio di reiterazione è fondato su contatti stabili e relazioni capaci di consentire la prosecuzione dell'attività illecita, specialmente in contesti di controllo mafioso del territorio.
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