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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10017/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per numerosi furti in abitazione (capi A-F) e per ricettazione (capi H-I), deducendo: 1) vizio della motivazione e mancata prova dell'identificazione con riferimento ai capi A, C, D, E, F (riconoscimenti incerti, responsabilità desunta solo dal modus operandi); 2) vizio di motivazione sul capo H (ricettazione di assegni), sostenendo che la mancata prova della spendita avrebbe dovuto implicare la mancata prova del possesso; 3) vizio di motivazione sul capo I (monili d'oro), per aver giustificato la provenienza affermando di essere proprietaria e per l'assenza di elementi identificativi sui beni; 4) illegittima qualificazione dell'aggravante dell'art. 61 n.10 cod. pen. perché non vi sarebbe collegamento con la funzione religiosa delle vittime; 5) prescrizione del reato contestato al capo H maturata prima della sentenza di appello; 6) vizio della motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte valorizzato il comportamento processuale collaborativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto vari motivi aspecifici o non consentiti e altri manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'identificazione (modus operandi peculiare, refurtiva rinvenuta presso l'abitazione della ricorrente, riconoscimenti e tentativi di utilizzo di assegni rubati); la confusione tra spendita e possesso dei titoli ha reso infondato il secondo motivo; la valutazione dei monili come provento illecito è stata motivata e non contraddittoria; l'aggravante ex art. 61 n.10 è stata correttamente applicata in quanto l'imputata ha sfruttato la qualità di ministri di culto per commettere i furti; la prescrizione non era maturata considerata la corretta individuazione del tempus delicti; il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione perché motivato su elementi di gravità e reiterazione del comportamento delittuoso. Per l'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata come fondamento della censura in cassazione; la Corte ha preso atto dell'impugnazione proposta ai sensi di questa disposizione ma ha esaminato l'ammissibilità dei motivi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La ricorrente invocava violazione della norma sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché l'inosservanza di tale norma non è sanzionata come vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) e, in parte, perché si trattava di critica alla valutazione di merito non deducibile in cassazione.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio che il vizio invocato per violazione di norma processuale è ammissibile in cassazione solo se la violazione è sanzionata dall'art. 606 co.1 lett. c), con riferimento alla nullità o inutilizzabilità; la mancata osservanza dell'art. 192 non rientra tra quelle automatismi.

  • art. 61 n. 10 cod. pen.

    L'aggravante è stata interpretata in senso sostanziale: ricorre quando la qualità della vittima (ministro di culto) ha determinato o agevolato l'azione dell'autore o costituisce elemento causativo del reato, non richiedendo che il reato avvenga nell'esercizio delle funzioni di culto in senso stretto.

  • art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen.

    Richiamato in relazione al mezzo fraudolento usato per introdursi nei luoghi di culto (es. chiedere informazioni o sacramenti) come modo di commissione del furto.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato legittimamente il diniego basandosi su elementi ritenuti determinanti (reiterazione del modus operandi, assenza di risipiscenza).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata nella motivazione sul trattamento delle attenuanti generiche: il giudice può fondare il diniego su elementi sintomatici e non è tenuto a esaminare ogni singola deduzione difensiva, purché indichi gli elementi decisivi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato al fine di indicare che l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e quindi la possibilità per la Corte di cassazione di rilevare d’ufficio cause di non punibilità (es. prescrizione).

  • artt. 581 comma 1 lett. d) e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati nei principi sul contenuto del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare in modo preciso gli atti o i documenti allegati per evitare inammissibilità per eccessiva onerosità istruttoria della Corte.

Massime di principio

  • In casi di identificazione basata su modus operandi e ritrovamento della refurtiva, la motivazione di merito è difficilmente sindacabile in cassazione se articolata e supportata da elementi concreti (ritrovamento, riconoscimenti, tentativi di utilizzazione della refurtiva).
  • La violazione di norme processuali come l'art. 192 cod. proc. pen. non è automaticamente deducibile in cassazione se la normativa non prevede sanzioni formali ricomprese nell'art. 606 co.1; il ricorso deve mirare alla motivazione e ai vizi consentiti dalla cassazione.
  • Per censurare il travisamento della prova in cassazione (doppia conforme) è necessario indicare esplicitamente gli atti omissione/travisamento, provare il contenuto e spiegare perché ciò comprometta radicalmente la logica della decisione; l'assenza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
  • L'aggravante per aver commesso il fatto contro soggetti con funzioni religiose è configurabile anche quando l'autore sfrutta la qualità delle vittime per facilitare il reato, non solo quando agisce nell'esercizio strettissimo delle funzioni di culto.
  • La prescrizione va valutata tenendo conto del corretto tempus commissi delicti e dei periodi di sospensione; se il ricorso non considera tali elementi o contiene errori di imputazione temporale, la censura sulla prescrizione può risultare infondata.
  • La concessione o meno delle attenuanti generiche è rimessa a un giudizio di merito discretivo; la Corte di cassazione controlla solo l'assenza di manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione del giudice di merito.

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