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Sentenza

Sentenza n. 2594/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Trento, n. 169 del 31 ottobre 2023, resa inter partes, concernente l’annullamento di un permesso di costruire in sanatoria.

Giustizia amministrativa202400027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire in sanatoria relativo alla riqualificazione e ristrutturazione di un hotel, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente in primo grado aveva impugnato il permesso di costruire in sanatoria e gli atti connessi, deducendo: violazione della disciplina provinciale sulla regolarizzazione degli interventi abusivi anteriori al 28 febbraio 1985 e delle norme tecniche del PRG; violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale; omessa verifica della dichiarazione sostitutiva della società proprietaria circa la titolarità degli immobili e l’esatta delimitazione catastale; eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; incompetenza del responsabile dell’ufficio tecnico, assumendo che gli atti derogassero al PRG e rientrassero nella competenza del Consiglio comunale; nonché violazione dei principi di trasparenza, legalità, buon andamento e buona amministrazione. Il TRGA di Trento aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. In appello il ricorrente ha contestato tale statuizione, sostenendo che i volumi abusivi insistessero almeno in parte sulla sua proprietà e che la situazione edilizia pregiudicasse attualmente il panorama goduto dal proprio immobile, oltre a prospettare un’ulteriore lesione in ragione del possibile ampliamento della struttura alberghiera.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse a ricorrere. Ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, rilevando che, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali, tanto più nell’ambito di un’udienza di smaltimento dell’arretrato. Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 22 del 2021, secondo cui legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni autonome e la vicinitas, pur potendo individuare la legittimazione, non dimostra automaticamente l’interesse, che richiede la prova di uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. La mera collocazione materiale delle opere o la deduzione della loro incidenza sulla proprietà non è stata ritenuta sufficiente. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che l’assetto dei luoghi risultava consolidato da decenni, almeno dal 1986, anteriormente sia all’acquisto dell’immobile da parte dell’appellante, avvenuto nel 1993, sia agli atti oggi contestati; pertanto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati non avrebbe procurato al ricorrente un’utilità concreta e attuale, né avrebbe consentito di rimettere in discussione tale assetto. Le eventuali controversie sulla proprietà o sui rapporti tra confinanti appartengono alla sede civile e non possono essere definite dal Comune né dal giudice amministrativo nel giudizio edilizio. È stato infine ricordato che i titoli edilizi sono rilasciati fatti salvi i diritti dei terzi, secondo l’art. 11, comma 3, del d.P.R. 380/2001. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, da ripartire in parti uguali tra il Comune e la società controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza.

    Il rinvio della trattazione, soprattutto in un’udienza di smaltimento dell’arretrato, richiede circostanze del tutto eccezionali.

  • art. 11, comma 3, d.P.R. 380/2001

    I titoli edilizi sono emessi fatti salvi i diritti dei terzi.

    Il titolo edilizio non risolve le controversie civilistiche tra confinanti e non pregiudica i diritti dei terzi.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale; nel giudizio edilizio non può essere desunto automaticamente dalla sola vicinitas.

  • art. 64 c.p.a.

    La censura di travisamento nella valutazione dei fatti non supera la preliminare carenza di interesse a ricorrere.

Massime di principio

  • Nell’impugnazione di un titolo edilizio, la vicinitas individua eventualmente la legittimazione del vicino, ma non dimostra da sola l’interesse a ricorrere: il ricorrente deve allegare e provare uno specifico pregiudizio concreto e attuale derivante dall’atto impugnato.
  • Quando l’assetto fisico dei luoghi e le opere contestate risultano consolidati da decenni e sono anteriori all’acquisto dell’immobile del ricorrente, l’impugnazione del successivo titolo edilizio di regolarizzazione è inammissibile se non dimostra un’utilità concreta e attuale conseguibile mediante l’annullamento.
  • Il giudizio amministrativo avverso un titolo edilizio non è lo strumento per dirimere controversie civilistiche sulla proprietà o sui confini tra immobili; il titolo edilizio è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi.
  • Il rinvio della trattazione è ammesso solo in casi eccezionali, ai sensi dell’art. 73 c.p.a.; tale requisito è valutato con particolare rigore nelle udienze destinate allo smaltimento dell’arretrato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoDecadenza e tardività

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