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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28305/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte con spese compensate, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha inoltre dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali. La Corte ha anche escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di estinzione del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società creditrice per ottenere l’accertamento di un proprio credito nei confronti di una società cooperativa cessata e, per effetto della cessazione, nei confronti dei soci di quest’ultima. In sede di rinvio la Corte d’appello aveva accertato il credito della società attrice per euro 6.555,27 oltre accessori, aveva disposto la restituzione delle somme versate a titolo di spese di giudizio e aveva posto a carico dei soci convenuti le spese di tutti i gradi. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione il difensore ha notificato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese; la controparte ha accettato la rinuncia e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se validamente effettuata e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di estinzione del giudizio non sussistono i presupposti per applicare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. ord. 19560/2015

    Richiamata a supporto del principio per cui, in caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio.
  • In presenza di estinzione del giudizio, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se così concordato tra le parti o se ne ricorrono i presupposti processuali indicati nell’atto di rinuncia e di accettazione.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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