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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1886/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/03/2021 che aveva confermato il sequestro preventivo delle quote della D.C.M. Srl e dell'immobile in Rimini, contestando che i beni fossero solo formalmente intestati al ricorrente e costituenti il profitto dei reati (artt. 512-bis e connessi). Il ricorrente deduceva: (i) estinzione per prescrizione/ esclusione dell'aggravante mafiosa nel parallelo giudizio cautelare personale, con conseguente impossibilità di disporre confisca facoltativa; (ii) carenza di motivazione sul "periculum in mora"; (iii) mancanza del fumus commissi delicti e dell'elemento soggettivo specifico (tra cui la provenienza illecita delle risorse e l'intento doloso dell'interposto), nonché la liceità delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante, per il procedimento cautelare reale, l'esclusione dell'aggravante nel procedimento cautelare personale; ha confermato che il sequestro preventivo può colpire beni anche appartenenti a terzi qualora collegati al reato e idonei a creare pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato; ha considerato adeguata la motivazione del Tribunale (richiamo a intercettazioni e documenti che indicavano il padre Donato come dominus dei beni) e ha rapprestato la giurisprudenza secondo cui l'art. 512-bis può trovare applicazione anche se non è ancora stata adottata una misura di prevenzione patrimoniale e indipendentemente dalla provenienza delle risorse. Il motivo sull'omessa motivazione sul periculum in mora è stato ritenuto generico. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione degli atti giudiziari; la Corte ritiene che la motivazione del Tribunale sia stata sufficiente e non apparente rispetto alle contestazioni mosse.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo finalizzato anche alla confisca facoltativa; la Corte conferma che il sequestro preventivo può essere disposto per evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato e che deve essere motivata la strumentalità del provvedimento.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nei motivi di impugnazione; la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse con riferimento a questo articolo.

  • art. 240 cod. pen.

    Regola la confisca facoltativa del profitto del reato; la Corte osserva che la presunta prescrizione nel procedimento personale non impedisce l'adozione di misure cautelari reali volte a preservare i beni in vista di eventuali provvedimenti ablativi.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Delitto di trasferimento fraudolento di valori; la Corte conferma che la fattispecie è finalisticamente orientata a impedire attribuzioni fittizie di beni e può integrarsi anche se i beni non provengono da delitto e anche se non è stata ancora adottata una misura di prevenzione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante mafiosa; la Corte afferma che l'esclusione di tale aggravante in un procedimento cautelare personale non vincola il giudice della cautela reale in ordine al sequestro dei beni.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; citato come riferimento ai capi di imputazione nei confronti degli indagati.

  • art. 12-quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (richiamato)

    poi conv. L. 7 agosto 1992, n. 356 (norma ora ricompresa in art. 512-bis)

    La Corte richiama la giurisprudenza che ritiene integrabile il delitto anche quando il soggetto possa solo fondatamente presumere l'avvio di un procedimento di prevenzione; non è necessario che la misura sia già stata adottata.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può colpire beni formalmente intestati a terzi se esiste un collegamento con il reato e il rischio che la libera disponibilità dei beni aggravi o prolunghi le conseguenze del reato.
  • La decisione di esclusione di un'aggravante o la prescrizione emersa in un procedimento cautelare personale non vincola automaticamente il giudice che valuta misure cautelari reali in un procedimento diverso; l'efficacia preclusiva del giudicato cautelare è 'endoprocessuale'.
  • L'art. 512-bis (trasferimento fraudolento di valori) può applicarsi anche se le risorse impiegate non provengono direttamente da un delitto e anche prima che sia stata adottata una misura di prevenzione patrimoniale, purché vi sia il movente di eludere misure di prevenzione.
  • Per contestare efficacemente un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario fornire argomentazioni specifiche e circostanziate, in particolare sul periculum in mora; deduzioni generiche sono insufficienti.
  • Nella valutazione del fumus commissi delicti per misure cautelari reali la prova dell'elemento soggettivo può rilevare, ma solo se l'assenza del dolo è di immediata evidenza; altrimenti il giudice può fondarsi su indizi, intercettazioni e documentazione che dimostrino la dominanza o la strumentalità dei beni.

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