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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09372/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice a seguito di contestazione, fondata su un'informativa della procura, di condotte penalmente rilevanti consistite nell'asserito illecito acquisto, importazione, detenzione, cessione e spedizione in transito di ingenti quantitativi di stupefacenti, in concorso con altri, in Italia e in Spagna. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente l'impugnazione: aveva ritenuto fondata la doglianza della lavoratrice sulla decadenza dall'impugnativa del licenziamento ex art. 6 L. 604/1966, ma aveva respinto le censure sul merito disciplinare, reputando tempestiva la contestazione e ritenendo che i fatti addebitati, per gravità oggettiva e soggettiva, fossero contrari all'etica comune e idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo della sentenza di legittimità non ne specifica analiticamente il contenuto; emerge però che ha anche chiesto la decisione dopo la proposta di definizione accelerata e, in subordine, la rimessione in termini, deducendo di avere consegnato il plico per la spedizione alcuni giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., sicché il ritardo nel deposito non le sarebbe imputabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse stato notificato tempestivamente ma depositato in cancelleria oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 369 c.p.c.; ha inoltre escluso che potesse valere, per la spedizione effettuata tramite corriere privato, la regola della data di spedizione come data di deposito, applicabile solo al servizio postale universale. Ha poi negato la rimessione in termini, affermando che nel giudizio di cassazione l'inosservanza del termine di deposito comporta improcedibilità indipendentemente dalla causa del ritardo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e di una somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 604/1966

    impugnativa del licenziamento

    richiamato solo come termine di decadenza rilevato dalla Corte d'appello; non oggetto della decisione di legittimità

  • art. 129 disp. att. c.p.p.

    informativa della Procura alla datrice di lavoro

    indicata come fonte informativa dei fatti disciplinarmente contestati

  • art. 380 bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; ultimo comma

    norma sul procedimento accelerato in camera di consiglio e sulla proposta del consigliere delegato

  • art. 369 c.p.c.

    termine perentorio per il deposito del ricorso per cassazione, la cui violazione comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio

  • art. 134 disp. att. c.p.c.

    la regola secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data di spedizione vale solo per la raccomandata postale e non per l'invio tramite corriere privato; la norma è poi stata abrogata, ma era applicabile ratione temporis

  • art. 3 L. 59/1979

    la disciplina della spedizione postale non è estensibile a strumenti diversi dal servizio postale universale

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione; il deposito tardivo determina improcedibilità rilevabile d'ufficio, anche se la controparte si sia costituita.
  • La regola per cui il deposito del ricorso si ha per avvenuto alla data di spedizione opera solo quando l'invio avvenga tramite il servizio postale universale, non quando la spedizione sia effettuata mediante corriere o soggetto privato.
  • Nel giudizio di cassazione non trova applicazione la rimessione in termini per sanare il mancato rispetto del termine di deposito del ricorso: il ritardo resta imputabile alla parte che abbia scelto un mezzo di inoltro esposto al rischio della tardiva ricezione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e possono trovare applicazione le sanzioni economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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