Cassazione Penale, Ordinanza n. 24211/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per tentato furto in abitazione già pronunciata nei gradi di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per un tentato furto in abitazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore articolando tre motivi: il primo volto a contestare il trattamento favorevole negato in relazione alla particolare tenuità del danno, con riferimento all'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; il secondo volto a censurare il diniego delle attenuanti generiche; il terzo volto a contestare la dosimetria della pena. La Corte ha rilevato che tutti i motivi erano privi di specificità perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già dedotte in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, considerando anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa, mentre per le attenuanti generiche è sufficiente un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi; infine ha ribadito che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o motivazione illogica.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
L'attenuante presuppone un pregiudizio lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, da valutarsi tenendo conto non solo del valore del bene sottratto ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
art. 132 c.p.
artt. 132 e 133 cod. pen.
La graduazione della pena deve essere esercitata dal giudice di merito entro i limiti della discrezionalità consentita dalla legge.
art. 133 c.p.
artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena va valutata in base ai criteri legali di commisurazione; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito se la decisione non è arbitraria o illogica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a reiterare le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia di entità lievissima e che la valutazione consideri anche le conseguenze ulteriori per la persona offesa, non solo il valore del bene.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice di merito richiama, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se non nei casi di evidente arbitrio, illogicità manifesta o carenza motivazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24157/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24158/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24159/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24161/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24163/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24165/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →