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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24116/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un accordo conciliativo intervenuto in sede di lite di lavoro tra un ex dipendente e la società datrice. In esecuzione della conciliazione, la società corrispose al lavoratore una somma netta di euro 123.000,00 e si fece carico della ritenuta d'acconto e di ogni onere fiscale relativo alla somma corrisposta. Il lavoratore, dopo aver sostenuto di aver poi pagato ulteriori imposte a saldo per euro 32.334,00, ottenne un decreto ingiuntivo per tale importo contro la società. Quest'ultima propose opposizione sostenendo che l'accordo obbligava solo al pagamento della ritenuta d'acconto e non a qualsiasi ulteriore onere fiscale eventualmente emergente dalla successiva dichiarazione del lavoratore. Il Tribunale rigettò l'opposizione, ma la Corte d'appello riformò la decisione, accolse l'opposizione e revocò il decreto, ritenendo che la società avesse già assolto ogni obbligo versando la somma netta al lavoratore e la ritenuta all'erario. Il lavoratore ricorse per cassazione con due motivi: primo, dedusse violazione degli artt. 2735, 1273, 1988 e 1362 c.c., sostenendo che il verbale di conciliazione e la scrittura integrativa avessero comportato l'assunzione da parte della società di ogni debito fiscale presente e futuro connesso alla somma transatta, così da lasciarlo indenne da ogni imposta; secondo, dedusse violazione degli artt. 167 e 416 c.p.c., lamentando che la contestazione della società fosse generica e che i conteggi da lui prodotti dovessero considerarsi incontestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato e in parte inammissibile perché il ricorrente non ha chiarito in che modo fossero stati violati gli artt. 2735, 1273 e 1988 c.c. e, soprattutto, ha censurato in realtà l'interpretazione del complesso negoziale compiuta dalla Corte d'appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha valorizzato il dato letterale del verbale di conciliazione, osservando che la congiunzione usata nel testo confermava che l'obbligo della società riguardava l'onere fiscale relativo alla somma netta corrisposta e alla specifica tassazione di quella somma, non anche un impegno indeterminato a tenere indenne il lavoratore da ogni futura pretesa dell'erario. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto assoluto di specificità, poiché il ricorrente non indicava con precisione quali parti della sentenza e quali atti processuali intendesse censurare, né spiegava adeguatamente la rilevanza delle dedotte contestazioni ai sensi degli artt. 167 e 416 c.p.c. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2735 c.c.

    La censura di violazione della norma sulla confessione stragiudiziale è stata ritenuta non spiegata in modo specifico e quindi non scrutinabile nel merito.

  • art. 1273 c.c.

    La deduzione di accollo è stata considerata assertiva e incompatibile con la diversa natura dell'interpretazione del complesso negoziale; non è emersa una chiara violazione della norma.

  • art. 1988 c.c.

    La deduzione di promessa di pagamento è stata reputata richiamo non coerente con la ricostruzione fattuale e con l'interpretazione degli atti, trattandosi di istituto diverso dall'accollo e richiedendo una diversa qualificazione negoziale.

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale e la ricerca della comune intenzione delle parti hanno portato a interpretare l'accordo nel senso che la società si fosse obbligata solo per la tassazione della somma netta corrisposta e della relativa ritenuta, non per ogni eventuale maggior pretesa fiscale futura.

  • art. 167, comma 1, c.p.c.

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché generica e priva di specifica individuazione degli atti e delle contestazioni processuali rilevanti.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    La censura è stata ritenuta non specifica e non idonea a fondare la violazione prospettata, in quanto non chiariva quali contestazioni della parte convenuta fossero state omesse o inadeguate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha evidenziato che il ricorso per cassazione non può limitarsi a formule generiche di violazione di legge, ma deve indicare con precisione la regola asseritamente violata e la sua incidenza sulla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la denuncia di violazione di legge deve essere specifica e autosufficiente: non basta invocare formalmente una norma, occorre spiegare in che cosa la decisione impugnata se ne sia discostata.
  • Quando la censura investe l'interpretazione di un accordo negoziale, il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente gli elementi testuali o extratestuali trascurati dal giudice di merito.
  • In sede di interpretazione contrattuale, il dato letterale delle espressioni usate dalle parti conserva rilievo centrale; un obbligo di manleva o accollo di contenuto ampio e indeterminato non può essere desunto in via estensiva se il testo depone per una obbligazione circoscritta alla specifica posta fiscale collegata alla somma corrisposta.
  • Le qualificazioni negoziali alternative come accollo e promessa di pagamento non sono sovrapponibili: la loro invocazione nel ricorso richiede coerenza con la struttura concreta dell'atto e con la sua interpretazione complessiva.
  • La doglianza di mancata contestazione nel rito del lavoro è inammissibile se non indica in modo preciso gli atti della controparte, le allegazioni asseritamente non contestate e la decisività della contestazione ai fini della decisione.
  • La mancata specificazione del fatto processuale o della parte di sentenza censurata comporta inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
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Come è indicizzato

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