Cassazione Penale, Sentenza n. 21819/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato il decreto del 29.11.2021 lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Si è sostenuto che, ai sensi dell'art. 14, comma 2‑ter, del D.lgs. 159/2011, la sorveglianza speciale deve rimanere sospesa durante il periodo di espiazione della pena; nel caso concreto, il ricorrente stava esplicando pena definitiva ed era stato collocato in affidamento in prova ai servizi sociali (decreto 6.10.2021) con obblighi di lavoro e frequenza del SERD. Poiché la misura di prevenzione era stata applicata il 17.11.2021, il difensore aveva chiesto la sospensione o il differimento dell'esecuzione della sorveglianza speciale e, in via subordinata, l'autorizzazione a recarsi al lavoro e a frequentare il SERD. Il Tribunale aveva ritenuto le due misure compatibili e aveva autorizzato gli allontanamenti necessari per il lavoro. In sede di cassazione la difesa ha inoltre avanzato motivi nuovi, lamentando concreti problemi pratici di incompatibilità e riferendo arresti e convalide successive, mentre il PG ha sostenuto che non sussiste incompatibilità di principio e che il provvedimento autorizzativo consente l'esecuzione contemporanea delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è compatibile con l'affidamento in prova al servizio sociale e può essere eseguita contemporaneamente alla misura alternativa. Ha quindi confermato la legittimità del provvedimento del Tribunale che aveva autorizzato gli allontanamenti per lavoro conformemente al provvedimento di affidamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D. Lgs. 159/2011, art. 14, comma 2‑ter
La difesa invocava la sospensione della misura di prevenzione durante l'espiazione della pena; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che tale norma non impedisca in assoluto la contemporanea applicazione della sorveglianza speciale e di misure alternative alla detenzione quando nella pratica non sussista incompatibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per la condanna alle somme a favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
citazione difesa: art. 75 D. Lg.vo 159/2011
Richiamata dalla difesa nella memoria per segnalare fatti processuali (arresto e convalida) ritenuti rilevanti ai fini della presunta incompatibilità; la Corte non ha ritenuto tali elementi idonei a dimostrare un'incompatibilità normativa o pratica tra le misure.
Massime di principio
- La sorveglianza speciale non si sospende automaticamente per il semplice fatto che il soggetto sia sottoposto a una misura alternativa alla detenzione; occorre valutare la concreta incompatibilità operativa tra le prescrizioni delle due misure.
- Una censura di "incompatibilità di principio" è insufficiente davanti alla Corte se la giurisprudenza consolidata ritiene compatibili le misure e non viene provata l'impossibilità pratica di adempiere ad entrambe.
- Il giudice di merito può autorizzare specifiche deroghe (es. spostamenti per lavoro o cura) per permettere la contemporanea esecuzione delle misure; tali autorizzazioni rendono meno probabile l'accoglimento di richieste di sospensione.
- Le nuove circostanze fattuali devono essere tempestivamente e concretamente documentate se si vuole incidere sull'operatività di una misura di prevenzione già applicata; altrimenti rischiano di essere considerate ininfluenti.
- In cassazione ricorsi manifestamente infondati o contrari a orientamenti consolidati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
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