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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03824/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio un avvocato per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento di un incarico professionale relativo alla partecipazione, per suo conto, agli incanti di una procedura esecutiva immobiliare. Secondo la prospettazione attorea, l'avvocato avrebbe omesso di indicare correttamente il prezzo offerto nella domanda di partecipazione, determinando la decadenza dalla gara e la perdita della possibilità di aggiudicarsi l'immobile. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva invece riconosciuto sia il rapporto contrattuale professionale diretto sia l'inadempimento, ma aveva comunque respinto la domanda ritenendo non provato il danno, osservando che non era dimostrato che, ove ammesso alla gara, l'attore avrebbe ottenuto l'aggiudicazione. Il ricorrente principale ha impugnato la sentenza con quattro motivi: (1) omessa declaratoria di estinzione del giudizio di appello per irregolarità nella notifica/deposito dell'integrazione del contraddittorio verso la terza chiamata in garanzia; (2) violazione delle norme sull'inadempimento e sul risarcimento, per avere la corte escluso il danno nonostante fosse allegata e provata la perdita di chance di partecipare all'asta; (3) e (4) censure sulle spese di lite. La convenuta ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 2697 e 2232 c.c. per contestare l'esistenza di un rapporto professionale diretto con l'attore, sostenendo che il rapporto fosse con altro difensore che le avrebbe affidato solo una subdelega. La compagnia assicuratrice ha resistito al ricorso principale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale; ha accolto il secondo motivo, ritenendo errata la decisione di merito che aveva escluso il danno, perché la perdita risarcibile era la chance di partecipare e non la prova certa dell'aggiudicazione; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo sulle spese; ha rigettato il ricorso incidentale dell'avvocata, ritenendo insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto della corte territoriale sulla sussistenza del rapporto professionale diretto. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione del giudizio di appello per asserita irregolarità nella gestione dell'integrazione del contraddittorio; la Corte ha escluso l'interesse del ricorrente a far valere tale profilo

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile anche per difetto di adeguata e completa indicazione del contenuto degli atti processuali su cui si fondava

  • art. 331 c.p.c.

    la chiamata in garanzia comporta inscindibilità delle cause e litisconsorzio necessario processuale tra terzo chiamato e parti originarie nel giudizio di impugnazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'onere probatorio sul rapporto professionale; la Corte ha ritenuto l'accertamento di fatto della corte d'appello non sindacabile

  • art. 2232 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di rapporto tra professionista e ausiliario/subdelegato; la doglianza è stata respinta perché attinente al merito della ricostruzione fattuale

  • art. 1218 c.c.

    la responsabilità contrattuale del professionista è stata esaminata alla luce dell'inadempimento dell'obbligazione professionale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il principio del risarcimento del danno conseguenza, comprensivo della perdita di chance nei limiti del pregiudizio allegato e provato

  • art. 1224 c.c.

    richiamato nel motivo accolto come norma relativa alle conseguenze del ritardo/inadempimento, nell'ambito della domanda risarcitoria

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nel motivo accolto per la disciplina generale delle conseguenze dell'inadempimento contrattuale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base del primo motivo del ricorso principale, qualificato come error in procedendo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, per dedotta violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    base del terzo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbito

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite, poi assorbito

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e per le memorie depositate dalle parti

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali conseguenti al rigetto/inammissibilità dell'impugnazione incidentale

Massime di principio

  • Nelle controversie di responsabilità professionale dell'avvocato, la perdita della possibilità di partecipare a una procedura competitiva o selettiva integra, se allegata e provata, un danno risarcibile da perdita di chance, da liquidarsi equitativamente in relazione alla possibilità perduta e non al risultato finale integralmente mancato.
  • Il danneggiato che deduca la perdita di chance non deve provare con certezza di aver ottenuto il risultato finale; è sufficiente dimostrare la perdita della concreta possibilità di conseguirlo, salvo che il convenuto provi l'assenza di qualsiasi seria e concreta probabilità di successo.
  • Il risarcimento non può essere negato solo perché l'attore abbia chiesto una somma parametrata in modo eccessivo al risultato sperato: il giudice deve comunque liquidare il minor importo effettivamente dovuto in relazione al pregiudizio allegato e provato.
  • Le censure che si limitano a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove del giudice di merito non sono scrutinabili in cassazione se la motivazione è logica, non apparente e non contraddittoria.
  • Nel giudizio di impugnazione, la chiamata in garanzia può determinare inscindibilità delle cause e conseguente necessità di evocare anche il garante; tuttavia il soggetto che non ha un interesse concreto alla declaratoria di estinzione del solo rapporto di garanzia non è legittimato a dolersene.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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