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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11260/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Saladino impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per presunti reati di traffico di stupefacenti (capo 13 e 27, artt. 73 e 74 DPR 309/1990) e per la contestata partecipazione ad associazione di tipo mafioso/associativa (capo 4, art. 74 T.U.). Le censure difensive denunciavano carenza di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria rispetto al ruolo associativo a lui attribuito (art. 273 c.p.p.), mancata dimostrazione dell'aggravante "mafiosa" (art. 416-bis.1 c.p.) e vizio nella valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), lamentando che le intercettazioni non provavano un inserimento stabile e non occasionale nell'organizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo relativo al giudizio di gravità indiziaria sul reato contestato al capo 4 (art. 74 T.U. stupefacenti), per carenza di un percorso argomentativo che dimostrasse il ruolo stabile e organico del ricorrente nell'associazione e la correlazione diretta con la sfera di operatività della cosca Pesce (anche ai fini dell'aggravante mafiosa). Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 4 e ha rinviato al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per nuovo giudizio su quel punto. Invece ha rigettato il ricorso quanto ai capi 13 e 27 (reati di traffico e detenzione ai fini di spaccio), confermando la gravità indiziaria e le esigenze cautelari relative a tali posizioni; la detenzione è dunque mantenuta per i capi 13 e 27. È stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Art. 73 = disposizioni sulle sostanze stupefacenti; art. 74 = delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. La Corte ha distinto tra la riconducibilità di condotte concrete (capi 13 e 27) e la prova del vincolo associativo stabile richiesta per l'art. 74.

  • Codice penale

    "art. 416-bis" e "art. 416-bis.1"

    L'art. 416-bis descrive l'associazione mafiosa; l'art. 416-bis.1 contiene l'aggravante (continuità normativa con l'art.7 DL 152/1991). La Corte ha evidenziato che per l'aggravante è richiesto dolo specifico di favorire l'associazione e la connessione dei comportamenti alla sfera di operatività della cosca.

  • Codice di procedura penale

    Art. 273 (motivazione del provvedimento cautelare): la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame non abbia esposto in modo adeguato il compendio indiziario idoneo a sostenere il reato associativo contestato.

  • Codice di procedura penale

    "art. 274, comma 1, lett. c)"

    Art. 274 (esigenze cautelari): la norma consente la custodia quando esiste pericolo di reiterazione. La Corte ha confermato che, con riguardo ai capi 13 e 27, il Tribunale ha fornito motivazione logica e adeguata sul pericolo di reiterazione.

  • Codice di procedura penale

    "art. 606, comma 1, lett. e)"

    La possibilità di dedurre in Cassazione il vizio di travisamento della prova è limitata: la Corte ricorda che non può rivedere i fatti o reinterpretare direttamente le intercettazioni, salvo manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.

  • Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che individua continuità tra l'antica aggravante dell'art.7 DL 152/1991 e l'attuale art. 416-bis.1, sottolineando il requisito del dolo specifico a favore dell'associazione.

  • Codice di procedura penale

    Norma citata per competenza in caso di rinvio: il Tribunale del riesame di Reggio Calabria è competente per il nuovo giudizio sul capo annullato.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha ordinato tale trasmissione.

Massime di principio

  • Per configurare il reato associativo ai sensi dell'art. 74 T.U. stupefacenti è necessario dimostrare non solo concorso in reati fine (detenzione/spaccio) ma anche il carattere stabile e organico del vincolo consortile (affectio societatis, ripetitività, ripartizione di compiti e ruoli).
  • Nei provvedimenti cautelari il giudice deve fornire una motivazione completa e collegata che renda evidente il compendio indiziario su cui si fonda la configurazione del reato associativo; carenze argomentative possono travolgere la gravità indiziaria e determinare annullamento con rinvio.
  • L'aggravante "mafiosa" richiede il dolo specifico di favorire l'associazione; non è sufficiente il favore verso un singolo esponente di vertice se non è dimostrata la coincidenza immediata degli interessi con quelli dell'organizzazione.
  • La Corte di legittimità non può reinterpretare i contenuti fattuali delle intercettazioni: l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • La sussistenza di gravità indiziaria su alcuni capi non esclude che la stessa misura cautelare sia annullata limitatamente ad altri capi se per questi ultimi manca un adeguato convincimento indiziario; la custodia può essere confermata per i capi ritenuti sufficientemente indiziati.
  • In sede di riesame e di impugnazione cautelare il giudice deve valutare con precisione le singole posizioni (distinguendo ruolo e contributo a vario titolo): censure generiche o richieste di rivalutazione dei fatti sono inammissibili in Cassazione.

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